Art. 12 
 
          Appartenza ai gruppi linguistici e proporzionale 
 
  1.   I   posti   di   direttrice/direttore   generale,   direttrice
sanitaria/direttore          sanitario,          direttrice/direttore
tecnico-assistenziale   e   direttrice   amministrativa/    direttore
amministrativo  da  un  lato  e  quelli  di  direttrice/direttore  di
comprensorio sanitario dall'altro costituiscono due  categorie  a  se
stanti e sono riservati a persone appartenenti  a  ciascuno  dei  tre
gruppi linguistici in rapporto alla  consistenza  dei  gruppi  stessi
risultante dall'ultimo censimento  generale  della  popolazione,  con
riferimento all'intero territorio provinciale. 
  2. Al fine di garantire una situazione di equilibrio tra i  generi,
alle nomine effettuate ai  sensi  della  presente  legge  si  applica
quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.