Art. 13 
 
             Unita' organizzativa per il governo clinico 
 
  1. Nell'esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione
aziendale e' coadiuvata  dall'unita'  organizzativa  per  il  governo
clinico. 
  2. Il governo clinico pone al  centro  dell'attenzione  i  seguenti
aspetti: 
    a) l'importanza della funzione clinico-assistenziale dei  singoli
servizi   e   dei   diversi   profili   professionali    responsabili
dell'erogazione di un'assistenza sanitaria  qualitativamente  elevata
alle e ai pazienti; 
    b) la necessita' di integrare efficienza e appropriatezza clinica
nella prassi quotidiana dei servizi sanitari; 
    c) la valutazione della qualita' delle  prestazioni  quale  parte
integrante dell'attivita' istituzionale dei servizi sanitari; 
    d) la necessita' di  un  costante  monitoraggio,  orientamento  e
adattamento nonche' di una  costante  regolamentazione  dei  processi
assistenziali; 
    e) la definizione univoca a livello aziendale  delle  prestazioni
da erogare; 
    f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico. 
  3. L'Unita'  organizzativa  per  il  governo  clinico  coadiuva  la
direttrice  sanitaria/il  direttore  sanitario  e  la   direttrice/il
direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e
dei servizi di supporto all'assistenza  clinica  operanti  a  livello
aziendale. 
  4. L'Unita' organizzativa per  il  governo  clinico  garantisce  in
particolare la messa in rete degli ospedali  del  Servizio  sanitario
provinciale,  svolgendo  per  conto  della  direttrice  sanitaria/del
direttore    sanitario    e    della     direttrice/del     direttore
tecnico-assistenziale compiti di coordinamento delle  prestazioni  da
erogare  nell'ambito  dell'assistenza  sanitaria  ospedaliera  e   di
coordinamento del processo di condivisione delle decisioni che le e i
responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere. 
  5. L'Unita' organizzativa per il  governo  clinico  svolge  inoltre
compiti di coordinamento,  vigilanza  e  controllo  dei  dipartimenti
aziendali e delle altre forme di collaborazione aziendale  per  conto
della  direttrice   sanitaria/del   direttore   sanitario   e   della
direttrice/del direttore tecnico-assistenziale. 
  6.  L'Unita'  organizzativa  per  il  governo  clinico  si   avvale
dell'assistenza tecnica del Collegio per il governo clinico. 
  7. L'Unita' organizzativa per il governo clinico e' diretta  da  un
medico con  una  specializzazione,  che  ha  svolto  una  qualificata
attivita' di direzione in strutture ospedaliere pubbliche  o  private
per almeno cinque anni ed e' in possesso dell'attestato di conoscenza
delle lingue  italiana  e  tedesca,  ed  eventualmente  della  lingua
ladina, per il diploma di laurea di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,  e  successive  modifiche,
oppure  di  altra  certificazione  equipollente.   La   direttrice/Il
direttore  dell'Unita'  organizzativa  per  il  governo  clinico   e'
nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la
Giunta provinciale. 
  8. L'Unita' organizzativa per il governo clinico e'  parificata  ad
una  struttura  complessa.  L'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Unita' organizzativa per il governo  clinico  sono  disciplinati
nell'atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori  dell'unita'
organizzativa per il governo clinico sono preferibilmente  distaccati
- anche solo temporaneamente - dall'ambito clinico.