Art. 13 Unita' organizzativa per il governo clinico 1. Nell'esercizio delle sue funzioni in ambito clinico la direzione aziendale e' coadiuvata dall'unita' organizzativa per il governo clinico. 2. Il governo clinico pone al centro dell'attenzione i seguenti aspetti: a) l'importanza della funzione clinico-assistenziale dei singoli servizi e dei diversi profili professionali responsabili dell'erogazione di un'assistenza sanitaria qualitativamente elevata alle e ai pazienti; b) la necessita' di integrare efficienza e appropriatezza clinica nella prassi quotidiana dei servizi sanitari; c) la valutazione della qualita' delle prestazioni quale parte integrante dell'attivita' istituzionale dei servizi sanitari; d) la necessita' di un costante monitoraggio, orientamento e adattamento nonche' di una costante regolamentazione dei processi assistenziali; e) la definizione univoca a livello aziendale delle prestazioni da erogare; f) la sicurezza delle cure e la gestione del rischio clinico. 3. L'Unita' organizzativa per il governo clinico coadiuva la direttrice sanitaria/il direttore sanitario e la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale nella gestione dei servizi sanitari e dei servizi di supporto all'assistenza clinica operanti a livello aziendale. 4. L'Unita' organizzativa per il governo clinico garantisce in particolare la messa in rete degli ospedali del Servizio sanitario provinciale, svolgendo per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale compiti di coordinamento delle prestazioni da erogare nell'ambito dell'assistenza sanitaria ospedaliera e di coordinamento del processo di condivisione delle decisioni che le e i responsabili ospedalieri sono tenuti ad assumere. 5. L'Unita' organizzativa per il governo clinico svolge inoltre compiti di coordinamento, vigilanza e controllo dei dipartimenti aziendali e delle altre forme di collaborazione aziendale per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale. 6. L'Unita' organizzativa per il governo clinico si avvale dell'assistenza tecnica del Collegio per il governo clinico. 7. L'Unita' organizzativa per il governo clinico e' diretta da un medico con una specializzazione, che ha svolto una qualificata attivita' di direzione in strutture ospedaliere pubbliche o private per almeno cinque anni ed e' in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. La direttrice/Il direttore dell'Unita' organizzativa per il governo clinico e' nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, sentita la Giunta provinciale. 8. L'Unita' organizzativa per il governo clinico e' parificata ad una struttura complessa. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unita' organizzativa per il governo clinico sono disciplinati nell'atto aziendale. Le collaboratrici e i collaboratori dell'unita' organizzativa per il governo clinico sono preferibilmente distaccati - anche solo temporaneamente - dall'ambito clinico.