Art. 14 Collegio per il governo clinico 1. Il Collegio per il governo clinico: a) concorre al governo delle attivita' cliniche; b) partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e l'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria; c) presenta proposte per la promozione di misure nella prassi clinica la cui utilita' e' effettivamente comprovata o che determinano un miglioramento della qualita' dell'assistenza alle e ai pazienti; d) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda sanitaria, prestando particolare attenzione all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziali e di efficienza e alla relativa valutazione attraverso audits clinici, nonche' all'individuazione dei requisiti di appropriatezza, di sicurezza e di qualita' delle prestazioni; e) promuove l'implementazione e l'utilizzo degli strumenti che permettono una costante gestione del rischio clinico; f) formula pareri su domande e questioni attinenti al governo delle attivita' cliniche. L'atto aziendale disciplina le materie nelle quali e' obbligatorio richiedere il parere del Collegio per il governo clinico; g) svolge altri compiti previsti nell'atto aziendale. 2. Il Collegio per il governo clinico e' nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della direzione aziendale, ed e' presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o da una persona da essa/esso delegata. La direttrice/Il direttore dell'unita' organizzativa per il governo clinico e' membro del Collegio per il governo clinico. 3. L'atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per il governo clinico in modo da garantire la partecipazione delle figure professionali sanitarie e tecniche presenti nell'Azienda sanitaria, in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con incarico di direttrice/direttore, con una rappresentanza equilibrata delle discipline e dei comprensori sanitari; nell'atto aziendale sono inoltre disciplinati l'organizzazione e i criteri di funzionamento del Collegio per il governo clinico, nonche' i rapporti del Collegio con gli altri organi ed organismi dell'Azienda sanitaria. Ai componenti del Collegio per il governo clinico non e' corrisposto alcun compenso aggiuntivo.