Art. 14 
 
                   Collegio per il governo clinico 
 
  1. Il Collegio per il governo clinico: 
    a) concorre al governo delle attivita' cliniche; 
    b) partecipa alla  pianificazione  delle  attivita',  incluse  la
ricerca, la didattica, i programmi di formazione  e  l'organizzazione
dell'attivita' libero-professionale intramuraria; 
    c) presenta proposte per la promozione  di  misure  nella  prassi
clinica  la  cui  utilita'  e'  effettivamente   comprovata   o   che
determinano un miglioramento della qualita' dell'assistenza alle e ai
pazienti; 
    d) concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'Azienda
sanitaria, prestando  particolare  attenzione  all'individuazione  di
indicatori di risultato clinico-assistenziali e di efficienza e  alla
relativa   valutazione    attraverso    audits    clinici,    nonche'
all'individuazione dei requisiti di appropriatezza, di sicurezza e di
qualita' delle prestazioni; 
    e) promuove l'implementazione e l'utilizzo  degli  strumenti  che
permettono una costante gestione del rischio clinico; 
    f) formula pareri su domande e  questioni  attinenti  al  governo
delle attivita' cliniche.  L'atto  aziendale  disciplina  le  materie
nelle quali e' obbligatorio richiedere il parere del Collegio per  il
governo clinico; 
    g) svolge altri compiti previsti nell'atto aziendale. 
  2.  Il  Collegio  per  il  governo  clinico   e'   nominato   dalla
direttrice/dal  direttore  generale  su  proposta   della   direzione
aziendale, ed e' presieduto dalla direttrice/dal direttore generale o
da una persona da  essa/esso  delegata.  La  direttrice/Il  direttore
dell'unita' organizzativa  per  il  governo  clinico  e'  membro  del
Collegio per il governo clinico. 
  3. L'atto aziendale disciplina la composizione del Collegio per  il
governo clinico in modo da garantire la partecipazione  delle  figure
professionali sanitarie e tecniche presenti  nell'Azienda  sanitaria,
in particolare delle dirigenti e dei dirigenti sanitari con  incarico
di direttrice/direttore, con  una  rappresentanza  equilibrata  delle
discipline e  dei  comprensori  sanitari;  nell'atto  aziendale  sono
inoltre disciplinati l'organizzazione e i  criteri  di  funzionamento
del Collegio per il governo clinico, nonche' i rapporti del  Collegio
con  gli  altri  organi  ed  organismi  dell'Azienda  sanitaria.   Ai
componenti del Collegio per il governo  clinico  non  e'  corrisposto
alcun compenso aggiuntivo.