Art. 15 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti si  compone  di  tre  membri,
nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i  revisori  contabili
iscritti  nel  registro  previsto   dalla   vigente   normativa.   La
composizione del Collegio dei revisori dei conti deve adeguarsi  alla
consistenza dei gruppi linguistici esistenti a  livello  provinciale,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. 
  2. I componenti del Collegio dei  revisori  dei  conti  restano  in
carica per tre anni e scadono all'approvazione da parte della  Giunta
provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo  esercizio  del
loro mandato. Possono  ricoprire  l'incarico  per  non  piu'  di  tre
mandati consecutivi. Ai  membri  del  Collegio  spetta  un'indennita'
annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta  provinciale  nella  misura
massima del dieci per cento del compenso  base  della  direttrice/del
direttore generale. L'indennita' della/del presidente e' del  20  per
cento superiore a quello degli  altri  componenti  del  Collegio.  Ai
membri del Collegio e' riconosciuto anche  il  rimborso  delle  spese
stabilite dalla Giunta provinciale. 
  3. La prima seduta del Collegio dei revisori dei conti e' convocata
dalla direttrice/dal direttore generale  dell'Azienda  sanitaria  per
l'elezione del/ della presidente. Per la validita' delle adunanze  e'
necessaria la presenza di almeno due componenti. 
  4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una  volta
al mese presso  la  sede  amministrativa  dell'Azienda  sanitaria.  I
componenti   del   Collegio   dei   revisori   dei    conti,    anche
individualmente, hanno facolta' di prendere visione di tutti gli atti
amministrativi  e  contabili,  possono  chiedere  informazioni   alla
direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento  ad
atti d'ispezione e di controllo. 
  5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni: 
    a) vigila sull'osservanza delle leggi; 
    b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed
effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori
dei titoli  di  proprieta'  o  in  custodia,  dei  depositi  e  delle
cauzioni; 
    c) esamina i bilanci  di  previsione  annuali  e  pluriennali,  i
bilanci di esercizio e redige apposita relazione; 
    d) verifica l'amministrazione  dell'Azienda  sanitaria  sotto  il
profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi  di
finanza pubblica e sulla sana gestione dell'Azienda sanitaria; 
    e) esercita il controllo di regolarita' amministrativa e formale,
con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione; 
    f) verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali; 
    g) si esprime sull'adeguatezza dei sistemi di  controllo  interno
relativi alla gestione aziendale; 
    h) controlla gli accordi aziendali nell'ambito del personale. 
  6. Il Collegio dei revisori dei conti redige i verbali secondo  gli
schemi   predisposti   dalla   ripartizione    provinciale    salute,
trasmettendoli  mensilmente  alla  ripartizione  stessa,  e   adempie
all'obbligo informativo nei confronti degli organi di  controllo.  Il
Collegio dei revisori dei conti riferisce almeno trimestralmente alla
ripartizione provinciale salute sui risultati dei riscontri  eseguiti
e sull'andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in
cui vi sia  il  fondato  sospetto  di  gravi  irregolarita'.  Inoltre
trasmette periodicamente, e comunque con cadenza  almeno  semestrale,
una  propria  relazione  sull'andamento  dell'attivita'  dell'Azienda
sanitaria   alla   Conferenza   dei   presidenti   delle    comunita'
comprensoriali.