Art. 15 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dalla Giunta provinciale e scelti fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla vigente normativa. La composizione del Collegio dei revisori dei conti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti a livello provinciale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. 2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti restano in carica per tre anni e scadono all'approvazione da parte della Giunta provinciale del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato. Possono ricoprire l'incarico per non piu' di tre mandati consecutivi. Ai membri del Collegio spetta un'indennita' annua lorda fissa, stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima del dieci per cento del compenso base della direttrice/del direttore generale. L'indennita' della/del presidente e' del 20 per cento superiore a quello degli altri componenti del Collegio. Ai membri del Collegio e' riconosciuto anche il rimborso delle spese stabilite dalla Giunta provinciale. 3. La prima seduta del Collegio dei revisori dei conti e' convocata dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria per l'elezione del/ della presidente. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza di almeno due componenti. 4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce almeno una volta al mese presso la sede amministrativa dell'Azienda sanitaria. I componenti del Collegio dei revisori dei conti, anche individualmente, hanno facolta' di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili, possono chiedere informazioni alla direttrice/al direttore generale e procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo. 5. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni: a) vigila sull'osservanza delle leggi; b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; verifica inoltre i valori dei titoli di proprieta' o in custodia, dei depositi e delle cauzioni; c) esamina i bilanci di previsione annuali e pluriennali, i bilanci di esercizio e redige apposita relazione; d) verifica l'amministrazione dell'Azienda sanitaria sotto il profilo economico e si esprime sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sulla sana gestione dell'Azienda sanitaria; e) esercita il controllo di regolarita' amministrativa e formale, con particolare riguardo agli atti di alta amministrazione; f) verifica gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali; g) si esprime sull'adeguatezza dei sistemi di controllo interno relativi alla gestione aziendale; h) controlla gli accordi aziendali nell'ambito del personale. 6. Il Collegio dei revisori dei conti redige i verbali secondo gli schemi predisposti dalla ripartizione provinciale salute, trasmettendoli mensilmente alla ripartizione stessa, e adempie all'obbligo informativo nei confronti degli organi di controllo. Il Collegio dei revisori dei conti riferisce almeno trimestralmente alla ripartizione provinciale salute sui risultati dei riscontri eseguiti e sull'andamento della gestione, denunciando immediatamente i casi in cui vi sia il fondato sospetto di gravi irregolarita'. Inoltre trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita' dell'Azienda sanitaria alla Conferenza dei presidenti delle comunita' comprensoriali.