Art. 17 
 
                     Monitoring und Controlling 
 
  1.  L'Azienda  sanitaria,   in   sintonia   ed   eventualmente   ad
integrazione delle  direttive  stabilite  dalla  giunta  provinciale,
attiva  un  sistema  di  monitoring  e  controlling  sulla   qualita'
dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che
tiene anche conto: 
    a) dei risultati dell'assistenza, incluso il gradimento  delle  e
degli utenti dei servizi; 
    b) della validita' della documentazione amministrativa attestante
l'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  e  la  rispondenza  delle
attivita' effettivamente svolte con quelle previste; 
    c) della necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni  e
dei ricoveri effettuati, con  particolare  riguardo  ai  ricoveri  di
pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 
    d)  dell'appropriatezza  delle  forme  e   delle   modalita'   di
erogazione dell'assistenza. 
  2. Il rispetto dei programmi di  attivita'  previsti  per  ciascuna
struttura rappresenta un criterio  di  valutazione  per  la  conferma
degli incarichi nonche' per la corresponsione di eventuali indennita'
di risultato al  personale  con  funzioni  dirigenziali  dell'Azienda
sanitaria. Sono sottoposte  a  valutazione  le  seguenti  figure  con
funzioni dirigenziali: 
    a) la direttrice/il direttore generale; 
    b) la direttrice sanitaria/il direttore sanitario; 
    c) la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale; 
    d) la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo; 
    e) la direttrice/il direttore dell'Unita'  organizzativa  per  il
governo clinico; 
    f) la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione; 
    g) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari; 
    h) le coordinatrici e i coordinatori sanitari; 
    i)         le/i          dirigenti          tecnico-assistenziali
coordinatrici/coordinatori; 
    j) le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, se previsti; 
    k) le direttrici e i direttori medici; 
    l) le dirigenti  e  i  dirigenti  tecnico-assistenziali  di  area
territoriale e di presidio ospedaliero; 
    m)  le  dirigenti  e  i  dirigenti  amministrativi  di   presidio
ospedaliero.