Art. 17 Monitoring und Controlling 1. L'Azienda sanitaria, in sintonia ed eventualmente ad integrazione delle direttive stabilite dalla giunta provinciale, attiva un sistema di monitoring e controlling sulla qualita' dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni erogate, che tiene anche conto: a) dei risultati dell'assistenza, incluso il gradimento delle e degli utenti dei servizi; b) della validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la rispondenza delle attivita' effettivamente svolte con quelle previste; c) della necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; d) dell'appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione dell'assistenza. 2. Il rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura rappresenta un criterio di valutazione per la conferma degli incarichi nonche' per la corresponsione di eventuali indennita' di risultato al personale con funzioni dirigenziali dell'Azienda sanitaria. Sono sottoposte a valutazione le seguenti figure con funzioni dirigenziali: a) la direttrice/il direttore generale; b) la direttrice sanitaria/il direttore sanitario; c) la direttrice/il direttore tecnico-assistenziale; d) la direttrice amministrativa/il direttore amministrativo; e) la direttrice/il direttore dell'Unita' organizzativa per il governo clinico; f) la direttrice/il direttore del Dipartimento di prevenzione; g) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari; h) le coordinatrici e i coordinatori sanitari; i) le/i dirigenti tecnico-assistenziali coordinatrici/coordinatori; j) le coordinatrici e i coordinatori amministrativi, se previsti; k) le direttrici e i direttori medici; l) le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali di area territoriale e di presidio ospedaliero; m) le dirigenti e i dirigenti amministrativi di presidio ospedaliero.