Art. 19 
 
                          Settore sanitario 
 
  1.  L'Azienda  sanitaria  garantisce  i   livelli   essenziali   di
assistenza in tre aree distinte sul piano organizzativo: l'assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e  di  lavoro,  l'assistenza
territoriale e l'assistenza ospedaliera. L'atto aziendale  disciplina
l'organizzazione  dei  servizi   sanitari   nonche'   le   forme   di
collaborazione con  il  settore  sociale  ai  fini  dell'integrazione
socio-sanitaria. 
  2. Le forme organizzative dell'assistenza sanitaria primaria,  come
quelle dei medici di medicina generale e pediatri di  libera  scelta,
delle  aggregazioni  funzionali  sul  territorio,   dei   centri   di
assistenza sanitaria, nonche' le forme organizzative  dell'assistenza
in regime residenziale, come  le  strutture  semplici,  le  strutture
complesse, i dipartimenti e altre forme di collaborazione  aziendale,
sono disciplinate nell'atto aziendale secondo le direttive del  piano
sanitario provinciale. 
  3. Al fine di un coordinamento a livello aziendale, in  particolare
nel  settore  dell'offerta  e   dell'erogazione   delle   prestazioni
sanitarie,  l'Azienda  sanitaria  istituisce  servizi   di   supporto
all'assistenza clinica operanti a livello  aziendale,  diretti  dalla
direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o  dalla  direttrice/dal
direttore    tecnico-assistenziale    con    l'ausilio    dell'unita'
organizzativa  per  il  governo  clinico.   L'organizzazione   e   il
funzionamento dei servizi di supporto all'assistenza clinica operanti
a livello aziendale, nonche' la loro  collaborazione  con  gli  altri
servizi sanitari sono disciplinati nell'atto aziendale. 
  4. L'atto aziendale determina la forma organizzativa delle funzioni
e dei servizi aziendali nel settore  sanitario,  nel  rispetto  delle
disposizioni del piano sanitario  provinciale,  e  ne  disciplina  il
funzionamento e la collaborazione con gli altri servizi sanitari.