Art. 2 
 
                 Competenze della Giunta provinciale 
 
  1. La Giunta  provinciale  e'  l'organo  di  governo  politico  del
Servizio sanitario  provinciale.  La  Giunta  provinciale  detta  gli
obiettivi fondamentali  dell'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige  ed
emana le direttive generali  per  la  loro  realizzazione  e  per  la
verifica dei risultati conseguiti. 
  2. La  Giunta  provinciale,  la/il  Presidente  della  Provincia  e
l'assessora/l'assessore  provinciale  alla   salute   esercitano   le
funzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
  3. Competono alla Giunta provinciale in particolare: 
    a) l'approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani  di
settore  nonche'  degli  atti  di  indirizzo  e   di   programmazione
provinciale; 
    b) la definizione dei principi e criteri per la stesura dell'atto
aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; 
    c) l'approvazione dell'atto aziendale predisposto dalla direzione
dell'Azienda sanitaria dell'Alto  Adige,  nonche'  l'approvazione  di
atti amministrativi dell'Azienda sanitaria che la Giunta  provinciale
definisce come strategici; 
    d) la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle  commissioni  per
il conferimento di  incarichi  agli  organi  gestionali  dell'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige; 
    e) la nomina, nei casi ad essa spettanti, degli organi gestionali
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; 
    f) il potere di sostituire  gli  organi  gestionali  dell'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige che la stessa Giunta ha nominato; 
    g) la costituzione e nomina degli organi collegiali competenti in
materia di prestazioni sanitarie e  di  igiene  e  sanita'  pubblica,
eccetto  quelli  di  competenza  esclusiva   dell'Azienda   sanitaria
dell'Alto Adige; 
    h) la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio
di attivita'  sanitarie,  nonche'  la  disciplina  e  l'adozione  dei
provvedimenti  necessari  per  l'accreditamento  istituzionale  delle
strutture sanitarie pubbliche e private e dei  liberi  professionisti
sanitari; 
    i) la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati; 
    j) il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall'Azienda
sanitaria dell'Alto Adige con i  soggetti  erogatori  di  prestazioni
sanitarie; 
    k) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanita',
riguardanti  le  prestazioni  sanitarie,  i  contributi  e  gli  atti
amministrativi relativi al settore dell'igiene e sanita' pubblica; 
    l) la  fissazione  delle  tariffe  delle  prestazioni  sanitarie,
nonche' dell'eventuale quota di compartecipazione  della  popolazione
alla spesa sanitaria; 
    m) l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  e  immobiliari  al
Servizio  sanitario  provinciale  e   l'approvazione   del   bilancio
preventivo e consuntivo dell'Azienda sanitaria; 
    n)  l'approvazione  dei  lavori  di  costruzione,  ampliamento  e
ricostruzione dei beni immobili destinati  con  apposito  vincolo  al
Servizio sanitario provinciale, la messa a disposizione dei  medesimi
all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e ad altri soggetti pubblici  e
privati, nonche' l'approvazione del piano triennale di  investimento,
comprensivo    del    programma    sulle    grandi    apparecchiature
elettromedicali e degli investimenti nel settore informatico; 
    o)  la  sorveglianza  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e la determinazione dei livelli di  assistenza  aggiuntivi
eventualmente previsti a livello provinciale, nonche'  la  disciplina
delle relative condizioni e modalita' di accesso; 
    p)  la  vigilanza  sulla  regolarita'  e  sulla  sicurezza  delle
attivita' sanitarie; 
    q) l'approvazione dei principi per la formazione in sanita'; 
    r) la definizione delle modalita' per la vigilanza e il controllo
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; 
    s) il controllo e  l'analisi  economico-finanziaria  dell'impiego
delle  risorse  destinate  al  Servizio  sanitario   provinciale   in
conformita'   agli   obiettivi   della    programmazione    sanitaria
provinciale; 
    t) l'individuazione delle procedure  e  delle  modalita'  per  la
verifica dei risultati complessivi del Servizio sanitario provinciale
tramite  l'impiego  di  idonei  criteri  di  controllo  gestionale  e
finanziario e per la verifica della  conformita'  degli  stessi  alla
programmazione sanitaria provinciale; 
    u) la valutazione dei risultati conseguiti dall'Azienda sanitaria
dell'Alto Adige, nonche'  la  valutazione  del  raggiungimento  degli
obiettivi da parte della direttrice/del direttore generale; 
    v) la determinazione, l'istituzione nonche'  la  soppressione  di
strutture complesse sanitarie. 
  4. La Giunta provinciale e' autorizzata a disciplinare  l'esercizio
di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti  i  casi  in
cui questo si renda necessario  per  dare  attuazione  ad  accordi  o
intese conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o  di  Conferenza
unificata.