Art. 2 Competenze della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale e' l'organo di governo politico del Servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale detta gli obiettivi fondamentali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ed emana le direttive generali per la loro realizzazione e per la verifica dei risultati conseguiti. 2. La Giunta provinciale, la/il Presidente della Provincia e l'assessora/l'assessore provinciale alla salute esercitano le funzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 3. Competono alla Giunta provinciale in particolare: a) l'approvazione del piano sanitario provinciale e dei piani di settore nonche' degli atti di indirizzo e di programmazione provinciale; b) la definizione dei principi e criteri per la stesura dell'atto aziendale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; c) l'approvazione dell'atto aziendale predisposto dalla direzione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nonche' l'approvazione di atti amministrativi dell'Azienda sanitaria che la Giunta provinciale definisce come strategici; d) la nomina, nei casi ad essa spettanti, delle commissioni per il conferimento di incarichi agli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; e) la nomina, nei casi ad essa spettanti, degli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; f) il potere di sostituire gli organi gestionali dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige che la stessa Giunta ha nominato; g) la costituzione e nomina degli organi collegiali competenti in materia di prestazioni sanitarie e di igiene e sanita' pubblica, eccetto quelli di competenza esclusiva dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; h) la disciplina e il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attivita' sanitarie, nonche' la disciplina e l'adozione dei provvedimenti necessari per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei liberi professionisti sanitari; i) la vigilanza sulle istituzioni e sui servizi sanitari privati; j) il controllo sugli accordi contrattuali stipulati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie; k) la decisione sui ricorsi amministrativi in materia di sanita', riguardanti le prestazioni sanitarie, i contributi e gli atti amministrativi relativi al settore dell'igiene e sanita' pubblica; l) la fissazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nonche' dell'eventuale quota di compartecipazione della popolazione alla spesa sanitaria; m) l'assegnazione delle risorse finanziarie e immobiliari al Servizio sanitario provinciale e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Azienda sanitaria; n) l'approvazione dei lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione dei beni immobili destinati con apposito vincolo al Servizio sanitario provinciale, la messa a disposizione dei medesimi all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e ad altri soggetti pubblici e privati, nonche' l'approvazione del piano triennale di investimento, comprensivo del programma sulle grandi apparecchiature elettromedicali e degli investimenti nel settore informatico; o) la sorveglianza del rispetto dei livelli essenziali di assistenza e la determinazione dei livelli di assistenza aggiuntivi eventualmente previsti a livello provinciale, nonche' la disciplina delle relative condizioni e modalita' di accesso; p) la vigilanza sulla regolarita' e sulla sicurezza delle attivita' sanitarie; q) l'approvazione dei principi per la formazione in sanita'; r) la definizione delle modalita' per la vigilanza e il controllo dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige; s) il controllo e l'analisi economico-finanziaria dell'impiego delle risorse destinate al Servizio sanitario provinciale in conformita' agli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale; t) l'individuazione delle procedure e delle modalita' per la verifica dei risultati complessivi del Servizio sanitario provinciale tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario e per la verifica della conformita' degli stessi alla programmazione sanitaria provinciale; u) la valutazione dei risultati conseguiti dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nonche' la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte della direttrice/del direttore generale; v) la determinazione, l'istituzione nonche' la soppressione di strutture complesse sanitarie. 4. La Giunta provinciale e' autorizzata a disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui questo si renda necessario per dare attuazione ad accordi o intese conclusi in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata.