Art. 20 Dipartimenti e altre forme di collaborazione aziendale 1. Allo scopo di migliorare la qualita' ed efficienza dei servizi sanitari nonche' di coordinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie a livello provinciale, l'Azienda sanitaria istituisce i dipartimenti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la tipologia - compresa la possibilita' di includere strutture del Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni territoriali - le competenze, la struttura organizzativa e il regolamento di funzionamento dei dipartimenti nonche' le forme di collaborazione aziendale sono definiti nell'atto aziendale, nel rispetto della programmazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate dalla Giunta provinciale. 2. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina una/un dirigente con incarico di direzione delle strutture complesse del Dipartimento a direttrice/direttore o a coordinatrice/coordinatore di dipartimento. La direttrice/Il direttore o la coordinatrice/il coordinatore di dipartimento, il cui incarico e' conferito per un periodo non superiore a cinque anni, mantiene la titolarita' della struttura complessa cui e' preposta/preposto al momento del conferimento dell'incarico. La direttrice/Il direttore generale, su proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale. Le direttrici e i direttori, le coordinatrici e i coordinatori di dipartimento nonche' le persone responsabili delle altre forme di collaborazione aziendale rispondono alla direttrice sanitaria/al direttore sanitario o alla direttrice/al direttore tecnico-assistenziale in ordine al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello aziendale. 3. Per ogni dipartimento e' istituito un Comitato di dipartimento. Il Comitato di dipartimento partecipa alla programmazione, alla realizzazione, al monitoraggio e alla verifica delle attivita' dipartimentali. La composizione e le funzioni del Comitato sono definite nell'atto aziendale.