Art. 20 
 
                     Dipartimenti e altre forme 
                     di collaborazione aziendale 
 
  1. Allo scopo di migliorare la qualita' ed efficienza  dei  servizi
sanitari  nonche'  di  coordinare  l'erogazione   delle   prestazioni
sanitarie a livello provinciale,  l'Azienda  sanitaria  istituisce  i
dipartimenti o altre forme di collaborazione aziendale. Il numero, la
tipologia - compresa  la  possibilita'  di  includere  strutture  del
Servizio ospedaliero provinciale e articolazioni  territoriali  -  le
competenze,  la  struttura  organizzativa   e   il   regolamento   di
funzionamento dei dipartimenti nonche'  le  forme  di  collaborazione
aziendale sono  definiti  nell'atto  aziendale,  nel  rispetto  della
programmazione sanitaria provinciale e delle direttive emanate  dalla
Giunta provinciale. 
  2.  La  direttrice/Il  direttore  generale,   su   proposta   della
direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina una/un dirigente
con incarico di direzione delle strutture complesse del  Dipartimento
a   direttrice/direttore   o    a    coordinatrice/coordinatore    di
dipartimento.  La  direttrice/Il  direttore  o  la   coordinatrice/il
coordinatore di dipartimento, il cui incarico  e'  conferito  per  un
periodo non superiore a cinque anni, mantiene  la  titolarita'  della
struttura  complessa  cui  e'  preposta/preposto   al   momento   del
conferimento dell'incarico. La direttrice/Il direttore  generale,  su
proposta della direttrice sanitaria/del direttore sanitario, nomina i
responsabili  delle  altre  forme  di  collaborazione  aziendale.  Le
direttrici e i  direttori,  le  coordinatrici  e  i  coordinatori  di
dipartimento nonche' le persone responsabili  delle  altre  forme  di
collaborazione  aziendale  rispondono  alla  direttrice  sanitaria/al
direttore    sanitario     o     alla     direttrice/al     direttore
tecnico-assistenziale in ordine  al  raggiungimento  degli  obiettivi
stabiliti a livello aziendale. 
  3. Per ogni dipartimento e' istituito un Comitato di  dipartimento.
Il Comitato  di  dipartimento  partecipa  alla  programmazione,  alla
realizzazione,  al  monitoraggio  e  alla  verifica  delle  attivita'
dipartimentali. La composizione  e  le  funzioni  del  Comitato  sono
definite nell'atto aziendale.