Art. 21 
 
                     Dipartimento di prevenzione 
 
  1. Il Dipartimento di prevenzione  e'  la  struttura  organizzativa
dell'Azienda sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione
collettiva e sanita' pubblica a livello aziendale. 
  2. In base alla definizione dei livelli essenziali  di  assistenza,
fatte salve le competenze del servizio veterinario provinciale di cui
alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale
12 gennaio 1983, n. 3, e successive  modifiche,  il  Dipartimento  di
prevenzione esercita le seguenti funzioni: 
    a) coordinamento delle prestazioni di prevenzione,  promozione  e
tutela  della  salute  erogate  dalle  strutture  organizzative   del
Dipartimento  nonche'  degli  interventi  non  erogati  direttamente,
mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il  Dipartimento
e i diversi erogatori di prestazioni; 
    b)  prevenzione  e  controllo  della  diffusione  delle  malattie
infettive e parassitarie nella popolazione; 
    c) prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti  negli
ambienti di vita e di lavoro; 
    d) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 
    e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale  e
non animale; 
    f)  sanita'  pubblica  veterinaria,  compresa   la   sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle  malattie
infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene  degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria
dei mangimi; 
    g) tutela della salute nelle attivita' sportive; 
    h)  promozione  della  salute  e   prevenzione   delle   malattie
cronico-degenerative  in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  e
dipartimenti aziendali. 
  3. Il  Dipartimento  dispone  di  strutture  organizzative  che  si
occupano almeno delle seguenti materie: 
    a) igiene e sanita' pubblica; 
    b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
    c) igiene e sicurezza degli alimenti di  origine  non  animale  e
della nutrizione; 
    d) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale; 
    e) sanita' animale; 
    f) igiene degli  allevamenti,  dei  mangimi  e  delle  produzioni
zootecniche; 
    g) medicina dello sport. 
  4. La direttrice/Il direttore del Dipartimento  di  prevenzione  e'
nominata/nominato dalla  direttrice/dal  direttore  generale  per  un
periodo non superiore a cinque anni; l'incarico e' conferito  ad  una
persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa
del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianita' di servizio  in
tale  funzione.  La  direttrice/Il  direttore  del  Dipartimento   di
prevenzione   risponde   alla   direttrice/al   direttore    generale
dell'assetto organizzativo, della gestione nonche' del  perseguimento
degli obiettivi aziendali, in relazione alle  risorse  assegnate.  La
direttrice/Il direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione  esercita
potere di coordinamento nonche' attivita' di supporto  nei  confronti
delle direttrici e dei direttori di struttura  semplice  e  complessa
del Dipartimento. 
  5. Alla direttrice/Al direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione
compete in particolare, in base alle risorse assegnate con  gli  atti
aziendali di pianificazione strategica e  di  programmazione  annuale
nonche' agli obiettivi  concordati  con  la  direttrice/il  direttore
generale,  l'efficiente  ed  efficace  erogazione  delle  prestazioni
sanitarie di competenza del Dipartimento di  prevenzione  nonche'  la
negoziazione e valutazione degli indirizzi,  obiettivi,  attivita'  e
risorse con i responsabili delle  strutture  del  Dipartimento.  Alla
direttrice/Al  direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione  compete
inoltre  la  funzione   di   coordinamento   delle   prestazioni   di
prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture
organizzative  del  Dipartimento  e  degli  interventi  non   erogati
direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il
Dipartimento  e  i  diversi  erogatori  di  prestazioni   in   ambito
preventivo, interni ed esterni all'Azienda sanitaria. 
  6. Il modello organizzativo  del  Dipartimento  di  prevenzione  e'
disciplinato    dall'Azienda    sanitaria    nell'atto     aziendale,
conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.