Art. 21 Dipartimento di prevenzione 1. Il Dipartimento di prevenzione e' la struttura organizzativa dell'Azienda sanitaria preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica a livello aziendale. 2. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, fatte salve le competenze del servizio veterinario provinciale di cui alla legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alla legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni: a) coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento nonche' degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni; b) prevenzione e controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione; c) prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro; d) sorveglianza e prevenzione nutrizionale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale; f) sanita' pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi; g) tutela della salute nelle attivita' sportive; h) promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico-degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali. 3. Il Dipartimento dispone di strutture organizzative che si occupano almeno delle seguenti materie: a) igiene e sanita' pubblica; b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; c) igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione; d) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale; e) sanita' animale; f) igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche; g) medicina dello sport. 4. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione e' nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale per un periodo non superiore a cinque anni; l'incarico e' conferito ad una persona scelta tra le direttrici e i direttori di struttura complessa del Dipartimento con almeno cinque anni di anzianita' di servizio in tale funzione. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione risponde alla direttrice/al direttore generale dell'assetto organizzativo, della gestione nonche' del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. La direttrice/Il direttore del Dipartimento di prevenzione esercita potere di coordinamento nonche' attivita' di supporto nei confronti delle direttrici e dei direttori di struttura semplice e complessa del Dipartimento. 5. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonche' agli obiettivi concordati con la direttrice/il direttore generale, l'efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione nonche' la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attivita' e risorse con i responsabili delle strutture del Dipartimento. Alla direttrice/Al direttore del Dipartimento di prevenzione compete inoltre la funzione di coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture organizzative del Dipartimento e degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni in ambito preventivo, interni ed esterni all'Azienda sanitaria. 6. Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione e' disciplinato dall'Azienda sanitaria nell'atto aziendale, conformemente alle direttive emanate dalla Giunta provinciale.