Art. 22 Assistenza sanitaria territoriale 1. La tutela della salute della popolazione e' prima di tutto garantita da un'assistenza sanitaria territoriale interdisciplinare, orientata al paziente e al fabbisogno. 2. L'assistenza sanitaria territoriale e' garantita tramite: a) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; b) l'assistenza infermieristica territoriale; c) i servizi territoriali dell'assistenza sanitaria non medica e medica specialistica; d) i servizi sanitari convenzionati attivi sul territorio; e) gli erogatori libero-professionali di servizi sanitari e prestazioni socio-sanitarie integrate che forniscono prestazioni e attivita' assieme alla provincia, all'Azienda sanitaria e ai responsabili dei servizi sociali in forma coordinata e integrata sulla base dei programmi provinciali e locali. 3. Al fine della promozione e del miglioramento sostenibile della salute della popolazione, tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie operanti sul territorio formano una rete interdisciplinare che, garantendo un'offerta tramite consulenza, assistenza ed accompagnamento orientata al fabbisogno, coordinata e uniforme vicina al luogo di residenza della/del paziente, costituisce il punto di riferimento primario per l'accesso al sistema sanitario pubblico. 4. L'assistenza primaria territoriale viene erogata dai servizi del distretto sanitario in forma coordinata ed integrata. Assieme al distretto sociale esso costituisce l'unita' organizzativa di base per l'assistenza socio-sanitaria territoriale integrata.