Art. 22 
 
                  Assistenza sanitaria territoriale 
 
  1. La tutela della salute  della  popolazione  e'  prima  di  tutto
garantita da un'assistenza sanitaria territoriale  interdisciplinare,
orientata al paziente e al fabbisogno. 
  2. L'assistenza sanitaria territoriale e' garantita tramite: 
    a) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; 
    b) l'assistenza infermieristica territoriale; 
    c) i servizi territoriali dell'assistenza sanitaria non medica  e
medica specialistica; 
    d) i servizi sanitari convenzionati attivi sul territorio; 
    e) gli  erogatori  libero-professionali  di  servizi  sanitari  e
prestazioni socio-sanitarie integrate che  forniscono  prestazioni  e
attivita'  assieme  alla  provincia,  all'Azienda  sanitaria   e   ai
responsabili dei servizi sociali  in  forma  coordinata  e  integrata
sulla base dei programmi provinciali e locali. 
  3. Al fine della promozione e del miglioramento  sostenibile  della
salute  della  popolazione,  tutti  gli  erogatori   di   prestazioni
sanitarie operanti sul territorio formano una rete  interdisciplinare
che,  garantendo  un'offerta  tramite   consulenza,   assistenza   ed
accompagnamento orientata al fabbisogno, coordinata e uniforme vicina
al luogo di residenza della/del paziente,  costituisce  il  punto  di
riferimento primario per l'accesso al sistema sanitario pubblico. 
  4. L'assistenza primaria territoriale viene erogata dai servizi del
distretto sanitario in forma  coordinata  ed  integrata.  Assieme  al
distretto sociale esso costituisce l'unita' organizzativa di base per
l'assistenza socio-sanitaria territoriale integrata.