Art. 23 
 
                       Assistenza ospedaliera 
 
  1.  Il  Servizio  sanitario   provinciale   assicura   l'assistenza
ospedaliera attraverso una rete provinciale di strutture  ospedaliere
pubbliche e di strutture  convenzionate  con  il  Servizio  sanitario
provinciale.  Questa  rete,  in  osservanza  dei   principi   di   un
coordinamento a livello provinciale delle prestazioni  sanitarie,  di
un accesso paritario della popolazione alle prestazioni  sanitarie  e
di un passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali,
garantisce  alla  popolazione  un'assistenza   sanitaria   capillare,
orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata. 
  2. I presidi ospedalieri del Servizio  sanitario  provinciale  sono
strutture dell'Azienda sanitaria che svolgono compiti  di  assistenza
ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento  nonche'
le direttive e linee guida contenute nella  programmazione  sanitaria
provinciale e aziendale. 
  3.  La  rete  ospedaliera  eroga  le  prestazioni   di   assistenza
ospedaliera secondo il modello di un  sistema  assistenziale  a  piu'
livelli.  Il  grado  di  specializzazione  dei   rispettivi   presidi
ospedalieri, compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione
delle prestazioni e la loro articolazione in unita' operative e  aree
omogenee, sono  stabiliti  dal  piano  sanitario  provinciale  e  dai
relativi  provvedimenti  attuativi,  nel  rispetto  della   normativa
vigente. 
  4. Per garantire l'efficiente funzionamento della rete  ospedaliera
provinciale, gli ospedali del  Servizio  sanitario  provinciale  sono
coordinati e monitorati  dall'Unita'  organizzativa  per  il  governo
clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario
e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.