Art. 23 Assistenza ospedaliera 1. Il Servizio sanitario provinciale assicura l'assistenza ospedaliera attraverso una rete provinciale di strutture ospedaliere pubbliche e di strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale. Questa rete, in osservanza dei principi di un coordinamento a livello provinciale delle prestazioni sanitarie, di un accesso paritario della popolazione alle prestazioni sanitarie e di un passaggio diretto fra i vari settori e strutture assistenziali, garantisce alla popolazione un'assistenza sanitaria capillare, orientata al fabbisogno e qualitativamente elevata. 2. I presidi ospedalieri del Servizio sanitario provinciale sono strutture dell'Azienda sanitaria che svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge, di regolamento nonche' le direttive e linee guida contenute nella programmazione sanitaria provinciale e aziendale. 3. La rete ospedaliera eroga le prestazioni di assistenza ospedaliera secondo il modello di un sistema assistenziale a piu' livelli. Il grado di specializzazione dei rispettivi presidi ospedalieri, compresi i relativi profili e ambiti di specializzazione delle prestazioni e la loro articolazione in unita' operative e aree omogenee, sono stabiliti dal piano sanitario provinciale e dai relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto della normativa vigente. 4. Per garantire l'efficiente funzionamento della rete ospedaliera provinciale, gli ospedali del Servizio sanitario provinciale sono coordinati e monitorati dall'Unita' organizzativa per il governo clinico, per conto della direttrice sanitaria/del direttore sanitario e della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale.