Art. 25 
 
Coordinamento sanitario nei comprensori sanitari e  dirigenza  medica
  di area territoriale e di presidio ospedaliero 
 
  1. All'area medica e all'area ad essa  equiparata  nei  comprensori
sanitari  e'   preposta/preposto   una   coordinatrice   sanitaria/un
coordinatore sanitario. La direttrice/Il direttore  del  comprensorio
sanitario, in aggiunta alla sua  funzione,  puo'  assumere  anche  la
funzione di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario, se e'  in
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla   normativa   vigente   per
l'esercizio della professione  medica.  Altrimenti  la  coordinatrice
sanitaria/il coordinatore sanitario viene scelta/scelto tra i  medici
con una specializzazione in una disciplina clinica o nella disciplina
igiene  e  sanita'  pubblica  che  sono  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti con regolamento di  esecuzione;  la  nomina  e'  effettuata
dalla direttrice/dal direttore generale su proposta della  direttrice
sanitaria/del   direttore    sanitario    aziendale,    sentita    la
direttrice/sentito   il   direttore   del   rispettivo   comprensorio
sanitario. Il trattamento economico della coordinatrice sanitaria/del
coordinatore sanitario e' determinato in base  ai  criteri  stabiliti
nei  rispettivi  contratti  collettivi  del  personale  del  Servizio
sanitario provinciale. 
  2. Alla coordinatrice sanitaria/Al coordinatore  sanitario  compete
il coordinamento del personale medico e del personale  equiparato  al
personale   medico   operante   nel   comprensorio   sanitario.    La
coordinatrice sanitaria/Il coordinatore sanitario collabora con la/il
dirigente   tecnico-assistenziale   coordinatrice/coordinatore    del
comprensorio  sanitario  e  con  la  coordinatrice  amministrativa/il
coordinatore    amministrativo    eventualmente    prevista/previsto,
prestando particolare attenzione affinche' le  prestazioni  sanitarie
erogate  siano  coordinate,  adeguate  al  fabbisogno  e  di  elevata
qualita'.  Le  competenze   e   le   funzioni   della   coordinatrice
sanitaria/del  coordinatore  sanitario  sono  definite  in  dettaglio
nell'atto aziendale. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e  8,  la  coordinatrice
sanitaria/il  coordinatore  sanitario  esercita  potere   d'indirizzo
tecnico e svolge funzioni di coordinamento e  attivita'  di  supporto
nei confronti della direttrice medica/del direttore medico  dell'area
territoriale e della direttrice  medica/del  direttore  medico  della
struttura ospedaliera nonche' del medico responsabile delle  funzioni
igienico-organizzative nella struttura ospedaliera. 
  4. Al personale medico  e  al  personale  equiparato  al  personale
medico del territorio e' preposta/preposto nei  comprensori  sanitari
una direttrice medica/un direttore  medico,  nominata/nominato  dalla
direttrice/dal  direttore  generale  su  proposta  della   direttrice
sanitaria/del   direttore    sanitario    aziendale,    sentita    la
direttrice/sentito   il   direttore   del   rispettivo   comprensorio
sanitario.  La  direttrice  medica/Il  direttore   medico   dell'area
territoriale puo'  essere  un  medico  operante  nel  territorio  del
comprensorio sanitario che svolge le funzioni  di  referente  in  una
delle aggregazioni funzionali presenti nel territorio. In mancanza di
una/un  referente  per  l'aggregazione  funzionale  territoriale,  la
direttrice/il  direttore  generale  su  proposta   della   direttrice
sanitaria/del direttore  sanitario  aziendale  nomina  la  direttrice
medica/il     direttore      medico      dell'area      territoriale,
scegliendola/scegliendolo  da  una  terna  di  medici  operanti   nel
territorio del  comprensorio  sanitario  in  possesso  dei  requisiti
stabiliti dalla stessa direttrice/dallo stesso direttore  generale  e
proposta  dai  medici  del  comprensorio  sanitario  a   seguito   di
un'apposita  elezione.  La  direttrice  medica/Il  direttore   medico
dell'area territoriale e' responsabile della direzione  organizzativa
del personale medico e del personale equiparato al  personale  medico
operante nel territorio e  assicura  l'erogazione  delle  prestazioni
sanitarie dei servizi di sua competenza, nel rispetto dei principi di
appropriatezza,  efficienza,  efficacia,  qualita'  e  sicurezza.  La
direttrice  medica/Il   direttore   medico   dell'area   territoriale
collabora  con  le  dirigenti  e  i  dirigenti  tecnico-assistenziali
dell'area territoriale. 
  5. Al personale medico  e  al  personale  equiparato  al  personale
medico  di  ogni  presidio  ospedaliero  dell'Azienda  sanitaria   e'
preposta/preposto  una   direttrice   medica/un   direttore   medico,
nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale su proposta
della direttrice sanitaria/del direttore sanitario aziendale, sentita
la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario;  la
direttrice medica/il  direttore  medico  viene  scelta/scelto  tra  i
medici specializzati in una disciplina  clinica  o  nella  disciplina
igiene e sanita' pubblica, in possesso dei  requisiti  stabiliti  con
regolamento di esecuzione. La direttrice medica/Il  direttore  medico
collabora, nella direzione organizzativa del personale medico  e  del
personale  equiparato  al  personale  medico  operante  nel  presidio
ospedaliero,   con   il   medico    responsabile    delle    funzioni
igienico-organizzative,    le     dirigenti     e     i     dirigenti
tecnico-assistenziali  nonche'  con  la  dirigente  amministrativa/il
dirigente  amministrativo  del  presidio  ospedaliero.  Nei   presidi
ospedalieri con due sedi la direttrice  medica/il  direttore  medico,
all'occorrenza, puo' essere coadiuvata/coadiuvato nella sua  funzione
da un medico operante nell'altra sede. 
  6. In ogni presidio  ospedaliero  opera  un  medico  formato  nella
disciplina igiene e  sanita'  pubblica,  che  e'  responsabile  delle
funzioni igienico-organizzative nell'ospedale e che e' nominato dalla
direttrice/dal  direttore  generale  su  proposta  della   direttrice
sanitaria/del   direttore    sanitario    aziendale,    sentita    la
direttrice/sentito   il   direttore   del   rispettivo   comprensorio
sanitario. Le citate  funzioni  possono  essere  svolte  anche  dalla
direttrice medica/dal direttore medico del presidio  ospedaliero,  se
e' in possesso dei requisiti per l'esercizio di tali funzioni. 
  7.  La  coordinatrice  sanitaria/Il  coordinatore   sanitario   del
comprensorio sanitario  nonche'  la  direttrice  medica/il  direttore
medico dell'area territoriale e  la  direttrice  medica/il  direttore
medico  di   presidio   ospedaliero   devono   essere   in   possesso
dell'attestato di conoscenza delle  lingue  italiana  e  tedesca,  ed
eventualmente della lingua ladina, per il diploma di laurea di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. 
  8. Le funzioni di coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario  e
di direttrice medica/direttore medico  dell'area  territoriale  e  le
funzioni  di  coordinatrice  sanitaria/coordinatore  sanitario  e  di
direttrice medica/direttore medico di  presidio  ospedaliero  nonche'
quelle di medico responsabile delle  funzioni  igienico-organizzative
dell'ospedale possono essere  svolte,  se  ricorrono  i  presupposti,
dalla stessa  persona,  a  meno  che  le  funzioni  di  coordinatrice
sanitaria/coordinatore   sanitario   non    siano    assunte    dalla
direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.