Art. 26 Coordinamento tecnico-assistenziale nei comprensori sanitari e dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di presidio ospedaliero 1. All'area assistenziale dei comprensori sanitari e' preposta/preposto una/un dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore. La direttrice/Il direttore del comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, puo' assumere anche la funzione di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore, se e' in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale. Altrimenti la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore viene scelta/scelto tra le persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la dirigenza tecnico-assistenziale e stabiliti con regolamento di esecuzione; la nomina e' effettuata dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Il trattamento economico della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e' determinato in base ai criteri stabiliti nei rispettivi contratti collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. 2. Alla/Al dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore compete il coordinamento del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione nonche' del personale ausiliario e tecnico addetto all'assistenza, operante nel comprensorio sanitario. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore collabora con la coordinatrice sanitaria/il coordinatore sanitario del comprensorio sanitario e con la coordinatrice amministrativa/il coordinatore amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare attenzione affinche' le prestazioni sanitarie erogate siano coordinate, adeguate al fabbisogno e di elevata qualita', nonche' alla garanzia della qualita', alla collaborazione interdisciplinare e al lavoro di equipe. La/Il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore garantisce la continuita' dei percorsi assistenziali di sua competenza, disponendo controlli di efficacia, qualita' e appropriatezza delle prestazioni erogate e di efficienza dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore sono definite in dettaglio nell'atto aziendale. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, la/il dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore esercita potere d'indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attivita' di supporto nei confronti delle e dei dirigenti tecnico-assistenziali dell'area territoriale e del presidio ospedaliero. 4. All'area assistenziale del territorio e' preposta/preposto, nei comprensori sanitari, almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o piu' dirigenti tecnico-assistenziali per il personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali, nell'esercizio delle loro funzioni, collaborano con la direttrice medica/il direttore medico dell'area territoriale. 5. All'area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell'Azienda sanitaria e' preposta/preposto almeno una/un dirigente tecnico-assistenziale, nominata/nominato dalla direttrice/dal direttore generale, su proposta della direttrice/del direttore tecnico-assistenziale aziendale, sentita/sentito la direttrice/il direttore del rispettivo comprensorio sanitario; la/il dirigente tecnico-assistenziale viene scelta/scelto tra gli specialisti del settore infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo o della prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con regolamento di esecuzione. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali collaborano, nella direzione organizzativa del personale dell'area assistenziale operante nel presidio ospedaliero, con la direttrice medica/il direttore medico del presidio ospedaliero, con il medico preposto alle funzioni igienico-organizzative e con la dirigente amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio ospedaliero. Nei presidi ospedalieri con due sedi, le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali possono, all'occorrenza, essere coadiuvati nelle loro funzioni da dirigenti tecnico-assistenziali operanti nell'altra sede. 6. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali svolgono funzioni di organizzazione e gestione del personale infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo, della prevenzione nonche' del personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato e' addetto all'assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono inoltre responsabili dell'organizzazione e gestione dei relativi processi di lavoro. 7. L'incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in base a una pubblica selezione, alla quale sono ammessi coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L'accesso alla selezione e' subordinato al possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ed eventualmente della lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. 8. Le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore e di dirigente tecnico-assistenziale dell'area territoriale o del presidio ospedaliero possono essere svolte dalla stessa persona, a meno che le funzioni di dirigente tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore non siano assunte dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.