Art. 26 
 
Coordinamento  tecnico-assistenziale  nei  comprensori   sanitari   e
  dirigenza tecnico-assistenziale di area territoriale e di  presidio
  ospedaliero 
 
  1.   All'area   assistenziale   dei   comprensori    sanitari    e'
preposta/preposto     una/un     dirigente      tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore.   La    direttrice/Il    direttore    del
comprensorio sanitario, in aggiunta alla sua funzione, puo'  assumere
anche    la    funzione    di     dirigente     tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore, se e' in possesso dei requisiti  previsti
dalla  normativa  vigente  per  la  dirigenza  tecnico-assistenziale.
Altrimenti        la/il        dirigente        tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore viene  scelta/scelto  tra  le  persone  in
possesso dei  requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente  per  la
dirigenza  tecnico-assistenziale  e  stabiliti  con  regolamento   di
esecuzione; la nomina e' effettuata  dalla  direttrice/dal  direttore
generale,    su    proposta    della     direttrice/del     direttore
tecnico-assistenziale aziendale,  sentita  la  direttrice/sentito  il
direttore  del  rispettivo  comprensorio  sanitario.  Il  trattamento
economico       della/del       dirigente       tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore  e'  determinato  in   base   ai   criteri
stabiliti nei  rispettivi  contratti  collettivi  del  personale  del
Servizio sanitario provinciale. 
  2.         Alla/Al         dirigente          tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore compete  il  coordinamento  del  personale
infermieristico, tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione
nonche' del personale ausiliario e  tecnico  addetto  all'assistenza,
operante    nel    comprensorio    sanitario.     La/Il     dirigente
tecnico-assistenziale  coordinatrice/coordinatore  collabora  con  la
coordinatrice sanitaria/il coordinatore  sanitario  del  comprensorio
sanitario  e  con  la  coordinatrice  amministrativa/il  coordinatore
amministrativo eventualmente prevista/previsto, prestando particolare
attenzione  affinche'  le   prestazioni   sanitarie   erogate   siano
coordinate, adeguate al fabbisogno e  di  elevata  qualita',  nonche'
alla garanzia della qualita', alla collaborazione interdisciplinare e
al  lavoro   di   equipe.   La/Il   dirigente   tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore garantisce  la  continuita'  dei  percorsi
assistenziali di sua competenza, disponendo controlli  di  efficacia,
qualita' e appropriatezza delle prestazioni erogate e  di  efficienza
dei servizi gestiti. Le competenze e le funzioni della/del  dirigente
tecnico-assistenziale  coordinatrice/coordinatore  sono  definite  in
dettaglio nell'atto aziendale. 
  3. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  8,  la/il  dirigente
tecnico-assistenziale  coordinatrice/coordinatore   esercita   potere
d'indirizzo tecnico e svolge funzioni di coordinamento e attivita' di
supporto nei confronti delle e  dei  dirigenti  tecnico-assistenziali
dell'area territoriale e del presidio ospedaliero. 
  4. All'area assistenziale del territorio e' preposta/preposto,  nei
comprensori sanitari, almeno una/un dirigente  tecnico-assistenziale,
nominata/nominato  dalla  direttrice/dal   direttore   generale,   su
proposta   della   direttrice/del   direttore   tecnico-assistenziale
aziendale, sentita la direttrice/sentito il direttore del  rispettivo
comprensorio sanitario. Possono essere previsti anche una/uno o  piu'
dirigenti tecnico-assistenziali per il  personale  tecnico-sanitario,
riabilitativo  e  della  prevenzione.  Le  dirigenti  e  i  dirigenti
tecnico-assistenziali,   nell'esercizio    delle    loro    funzioni,
collaborano con la direttrice medica/il  direttore  medico  dell'area
territoriale. 
  5. All'area assistenziale di ogni presidio ospedaliero dell'Azienda
sanitaria    e'    preposta/preposto    almeno    una/un    dirigente
tecnico-assistenziale,   nominata/nominato    dalla    direttrice/dal
direttore  generale,  su  proposta  della  direttrice/del   direttore
tecnico-assistenziale  aziendale,  sentita/sentito  la  direttrice/il
direttore del  rispettivo  comprensorio  sanitario;  la/il  dirigente
tecnico-assistenziale viene scelta/scelto  tra  gli  specialisti  del
settore infermieristico,  tecnico-sanitario,  riabilitativo  o  della
prevenzione, in possesso dei requisiti stabiliti con  regolamento  di
esecuzione.  Le  dirigenti  e   i   dirigenti   tecnico-assistenziali
collaborano, nella direzione organizzativa  del  personale  dell'area
assistenziale operante nel presidio ospedaliero,  con  la  direttrice
medica/il direttore medico del presidio ospedaliero,  con  il  medico
preposto alle funzioni  igienico-organizzative  e  con  la  dirigente
amministrativa/il dirigente amministrativo del presidio  ospedaliero.
Nei presidi ospedalieri con due sedi,  le  dirigenti  e  i  dirigenti
tecnico-assistenziali  possono,  all'occorrenza,  essere   coadiuvati
nelle  loro  funzioni  da  dirigenti  tecnico-assistenziali  operanti
nell'altra sede. 
  6.  Le  dirigenti  e  i  dirigenti  tecnico-assistenziali  svolgono
funzioni di organizzazione e gestione del personale  infermieristico,
tecnico-sanitario,  riabilitativo,  della  prevenzione  nonche'   del
personale ausiliario e tecnico, se il personale elencato  e'  addetto
all'assistenza. Le dirigenti e i dirigenti tecnico-assistenziali sono
inoltre responsabili  dell'organizzazione  e  gestione  dei  relativi
processi di lavoro. 
  7. L'incarico di dirigente tecnico-assistenziale viene conferito in
base a una pubblica selezione, alla quale  sono  ammessi  coloro  che
sono in possesso dei  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa.
L'accesso alla selezione e' subordinato al possesso dell'attestato di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca,  ed  eventualmente  della
lingua ladina, previsto per il diploma di laurea di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e  successive
modifiche, oppure di altra certificazione equipollente. 
  8.    Le    funzioni     di     dirigente     tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore  e  di   dirigente   tecnico-assistenziale
dell'area territoriale o  del  presidio  ospedaliero  possono  essere
svolte dalla stessa persona, a meno  che  le  funzioni  di  dirigente
tecnico-assistenziale coordinatrice/coordinatore  non  siano  assunte
dalla direttrice/dal direttore del comprensorio sanitario.