Art. 27 
 
                       Consiglio dei sanitari 
 
  1.  Presso  l'Azienda  sanitaria  e'  istituito  il  Consiglio  dei
sanitari, composto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario
con  funzioni   di   presidente,   dalla   direttrice/dal   direttore
tecnico-assistenziale,  dalla  direttrice/dal  direttore  dell'Unita'
organizzativa per il governo  clinico  nonche'  dai  seguenti  membri
elettivi: 
    a) sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di  cui
tre  eletti  nel  Comprensorio  sanitario   di   Bolzano,   due   nel
Comprensorio sanitario di Merano, una/uno nel Comprensorio  sanitario
di Bressanone e una/uno nel Comprensorio sanitario di Brunico; 
    b) una/un rappresentante dei medici di medicina generale; 
    c) una/un rappresentante dei pediatri di libera scelta; 
    d) una/un rappresentante del personale medico veterinario; 
    e) due  rappresentanti  del  personale  dirigente  sanitario  non
medico; 
    f) una/un farmacista; 
    g) tre  rappresentanti  del  personale  infermieristico,  di  cui
una/uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale; 
    h)   due   rappresentanti   del   personale    tecnico-sanitario,
riabilitativo e della prevenzione. 
  2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in  qualita'
di uditore, un medico libero professionista in  rappresentanza  delle
strutture sanitarie private con cui sono state stipulate convenzioni. 
  3. La Giunta provinciale  stabilisce  i  criteri  di  elezione  del
Consiglio dei  sanitari,  sentite  le  organizzazioni  sindacali.  Le
modalita' di funzionamento del  Consiglio  dei  sanitari  nonche'  il
rapporto con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati
nell'atto aziendale. 
  4. Il Consiglio dei sanitari e' un organismo  interno  dell'Azienda
sanitaria e dura in carica cinque anni. Il Consiglio dei sanitari  e'
convocato per la sua prima riunione  dalla  direttrice/dal  direttore
generale dell'Azienda sanitaria. Esso svolge funzioni  di  consulenza
tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale  per  le
attivita' tecnico-sanitarie  di  particolare  rilievo  organizzativo,
individuate dalla  Giunta  provinciale.  Il  Consiglio  dei  sanitari
esprime il suo parere entro quindici giorni dalla relativa richiesta;
decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.