Art. 27 Consiglio dei sanitari 1. Presso l'Azienda sanitaria e' istituito il Consiglio dei sanitari, composto dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario con funzioni di presidente, dalla direttrice/dal direttore tecnico-assistenziale, dalla direttrice/dal direttore dell'Unita' organizzativa per il governo clinico nonche' dai seguenti membri elettivi: a) sette rappresentanti del personale medico ospedaliero, di cui tre eletti nel Comprensorio sanitario di Bolzano, due nel Comprensorio sanitario di Merano, una/uno nel Comprensorio sanitario di Bressanone e una/uno nel Comprensorio sanitario di Brunico; b) una/un rappresentante dei medici di medicina generale; c) una/un rappresentante dei pediatri di libera scelta; d) una/un rappresentante del personale medico veterinario; e) due rappresentanti del personale dirigente sanitario non medico; f) una/un farmacista; g) tre rappresentanti del personale infermieristico, di cui una/uno in rappresentanza della dirigenza tecnico-assistenziale; h) due rappresentanti del personale tecnico-sanitario, riabilitativo e della prevenzione. 2. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari partecipa, in qualita' di uditore, un medico libero professionista in rappresentanza delle strutture sanitarie private con cui sono state stipulate convenzioni. 3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di elezione del Consiglio dei sanitari, sentite le organizzazioni sindacali. Le modalita' di funzionamento del Consiglio dei sanitari nonche' il rapporto con gli altri organi e organismi aziendali sono disciplinati nell'atto aziendale. 4. Il Consiglio dei sanitari e' un organismo interno dell'Azienda sanitaria e dura in carica cinque anni. Il Consiglio dei sanitari e' convocato per la sua prima riunione dalla direttrice/dal direttore generale dell'Azienda sanitaria. Esso svolge funzioni di consulenza tecnico-sanitaria e fornisce pareri alla direzione aziendale per le attivita' tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo, individuate dalla Giunta provinciale. Il Consiglio dei sanitari esprime il suo parere entro quindici giorni dalla relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.