Art. 28 
 
            Comitato etico per la sperimentazione clinica 
 
  1.   Nell'Azienda   sanitaria   e'   istituito,   quale   organismo
indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica.  Esso
ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della  sicurezza  e
del benessere delle  persone  che  partecipano  alle  sperimentazioni
cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. 
  2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico
per la sperimentazione clinica sono disciplinati con  regolamento  di
esecuzione, in osservanza  dei  principi  stabiliti  dalla  normativa
statale.