Art. 28 Comitato etico per la sperimentazione clinica 1. Nell'Azienda sanitaria e' istituito, quale organismo indipendente, il Comitato etico per la sperimentazione clinica. Esso ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone che partecipano alle sperimentazioni cliniche, e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. 2. La nomina, la composizione e il funzionamento del Comitato etico per la sperimentazione clinica sono disciplinati con regolamento di esecuzione, in osservanza dei principi stabiliti dalla normativa statale.