Art. 29 Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Nell'Azienda sanitaria e' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce il Comitato per le pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere, del quale assume tutte le competenze e funzioni previste dai contratti collettivi o da altre disposizioni. 2. La composizione, le competenze e il funzionamento del Comitato sono definiti dai vigenti contratti collettivi. 3. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata di cinque anni.