Art. 29 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
  valorizzazione  del  benessere  di   chi   lavora   e   contro   le
  discriminazioni 
 
  1.  Nell'Azienda  sanitaria  e'  istituito  il  Comitato  unico  di
garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce  il  Comitato
per le pari opportunita' e  la  valorizzazione  delle  differenze  di
genere, del quale assume tutte le competenze e funzioni previste  dai
contratti collettivi o da altre disposizioni. 
  2. La composizione, le competenze e il funzionamento  del  Comitato
sono definiti dai vigenti contratti collettivi. 
  3. Il Comitato unico di garanzia rimane in carica per la durata  di
cinque anni.