Art. 3 
 
             Competenze dell'amministrazione provinciale 
 
  1. La Provincia esercita,  tramite  l'amministrazione  provinciale,
funzioni  di  programmazione  strategica,  indirizzo,   vigilanza   e
controllo  del  Servizio  sanitario  provinciale.  Essa  assegna   al
Servizio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie. 
  2. Con regolamento di esecuzione  e'  determinata  la  ripartizione
delle    competenze    in    materia    di     salute     all'interno
dell'amministrazione provinciale.  Sono  fatte  salve  le  competenze
dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.