Art. 3 Competenze dell'amministrazione provinciale 1. La Provincia esercita, tramite l'amministrazione provinciale, funzioni di programmazione strategica, indirizzo, vigilanza e controllo del Servizio sanitario provinciale. Essa assegna al Servizio sanitario provinciale le risorse finanziarie necessarie. 2. Con regolamento di esecuzione e' determinata la ripartizione delle competenze in materia di salute all'interno dell'amministrazione provinciale. Sono fatte salve le competenze dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.