Art. 30 
 
 Promozione della ricerca e della formazione nell'Azienda sanitaria 
 
  1. L'Azienda sanitaria promuove in modo sistematico e  continuativo
la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle sue attivita' ordinarie. 
  2. L'Azienda sanitaria promuove la formazione  professionale  e  la
formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale. 
  3. Al fine di  promuovere  il  reclutamento,  la  formazione  e  la
specializzazione del personale medico dell'Azienda sanitaria,  l'atto
aziendale individua i criteri dei settori di  ricerca  e  formazione,
con particolare attenzione ai rapporti con il mondo  universitario  e
scientifico.