Art. 30 Promozione della ricerca e della formazione nell'Azienda sanitaria 1. L'Azienda sanitaria promuove in modo sistematico e continuativo la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle sue attivita' ordinarie. 2. L'Azienda sanitaria promuove la formazione professionale e la formazione continua del personale del Servizio sanitario provinciale. 3. Al fine di promuovere il reclutamento, la formazione e la specializzazione del personale medico dell'Azienda sanitaria, l'atto aziendale individua i criteri dei settori di ricerca e formazione, con particolare attenzione ai rapporti con il mondo universitario e scientifico.