Art. 31 
 
                       Settore amministrativo 
 
  1. Il settore amministrativo dell'Azienda  sanitaria  si  conforma,
nella  strutturazione,  nell'organizzazione  e  nell'esercizio  delle
relative  attivita',  ai  principi   fondamentali   di   uniformita',
efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza. 
  2. Il settore amministrativo dell'Azienda sanitaria e'  organizzato
nel rispetto delle direttive della giunta  provinciale  e  garantisce
l'erogazione di prestazioni amministrative e di supporto  uniformi  a
livello provinciale e orientate al cliente, con particolare  riguardo
ai principi della  semplificazione,  della  razionalizzazione,  dello
sfruttamento di  sinergie  e,  ove  opportuno,  dell'unificazione  di
attivita'  amministrative  e   procedure   nonche'   dell'equilibrata
distribuzione  e   allocazione   dei   servizi   amministrativi   nei
comprensori   sanitari.   I   servizi   di   supporto   del   settore
amministrativo  operanti  a  livello  aziendale  sono  diretti  dalla
direttrice  amministrativa/dal   direttore   amministrativo.   L'atto
aziendale definisce l'organizzazione e il funzionamento  dei  servizi
di supporto del settore amministrativo operanti a livello aziendale. 
  3.   La   struttura   dirigenziale   amministrativa,   tecnica    e
professionale dell'Azienda sanitaria e' disciplinata dalla  normativa
sul  riordinamento  della  struttura  dirigenziale  della   Provincia
autonoma di Bolzano. 
  4.  Al  personale  amministrativo  di  ogni  presidio   ospedaliero
dell'Azienda   sanitaria   e'   preposta/preposto    una    dirigente
amministrativa/un dirigente amministrativo di  presidio  ospedaliero,
nominata/nominato   dalla    direttrice/dal    direttore    generale,
sentita/sentito   la   direttrice/il   direttore    del    rispettivo
comprensorio  sanitario;  la  dirigente  amministrativa/il  dirigente
amministrativo e' scelta/scelto tra  persone  che  hanno  svolto  per
almeno  cinque  anni  una  qualificata  attivita'  di  direzione.  La
dirigente amministrativa/Il  dirigente  amministrativo  del  presidio
ospedaliero collabora,  nella  gestione  organizzativa  dei  processi
amministrativi  dell'ospedale,  con  il  medico  responsabile   delle
funzioni  igienico-organizzative,   con   la   direttrice   medica/il
direttore medico del presidio ospedaliero e  con  le  dirigenti  e  i
dirigenti tecnico-assistenziali del presidio ospedaliero. Nei presidi
ospedalieri con due sedi  la  dirigente  amministrativa/il  dirigente
amministrativo del presidio ospedaliero puo', all'occorrenza,  essere
coadiuvata/coadiuvato  nella  sua  funzione  da  una   funzionaria/un
funzionario operante nell'altra sede. 
  5. Alla dirigente amministrativa/Al  dirigente  amministrativo  del
presidio  ospedaliero  compete   il   coordinamento   del   personale
amministrativo operante nel comprensorio sanitario e il  monitoraggio
delle  procedure  amministrative  del  comprensorio   sanitario.   La
dirigente amministrativa/Il  dirigente  amministrativo  del  presidio
ospedaliero collabora con la coordinatrice sanitaria/il  coordinatore
sanitario      e      la/il      dirigente      tecnico-assistenziale
coordinatrice/coordinatore  del  comprensorio  sanitario.   Nell'atto
aziendale sono definite in dettaglio  le  competenze  e  le  funzioni
della  dirigente  amministrativa/del  dirigente  amministrativo   del
presidio ospedaliero nel coordinamento del  personale  amministrativo
del comprensorio sanitario. L'atto aziendale puo'  prevedere  che  le
funzioni di coordinatrice amministrativa/coordinatore  amministrativo
del comprensorio sanitario siano svolte  da  un'altra  funzionaria/un
altro funzionario in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6. Il
trattamento   economico   della   coordinatrice    amministrativa/del
coordinatore  amministrativo   eventualmente   prevista/previsto   e'
determinato in base ai criteri  stabiliti  nei  rispettivi  contratti
collettivi del personale del Servizio sanitario provinciale. 
  6. La  dirigente  amministrativa/Il  dirigente  amministrativo  del
presidio  ospedaliero  deve  essere  in  possesso  dell'attestato  di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca,  ed  eventualmente  della
lingua ladina, per il  diploma  di  laurea  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche, oppure di altra certificazione equipollente.