Art. 32 
 
           Continuita' del Servizio sanitario provinciale 
 
  1. L'Azienda sanitaria garantisce continuita' nell'esercizio  delle
funzioni e attribuzioni  previste  per  le  aziende  sanitarie  dalla
normativa vigente e dal piano sanitario provinciale. 
  2. Fino all'adozione del nuovo atto aziendale e all'emanazione  dei
provvedimenti e atti regolamentari necessari per  l'adeguamento  alle
disposizioni  della  presente  legge  si  continuano  ad   applicare,
compatibilmente con le norme della presente legge,  l'atto  aziendale
nonche' i provvedimenti e gli atti regolamentari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.