Art. 33 
 
                       Incarichi dirigenziali 
 
  1.  E'  confermato,  fino  alla   sua   scadenza,   l'incarico   di
direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria in  essere  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Fino alla costituzione dell'elenco provinciale degli idonei alla
nomina  a  direttrice/direttore  generale  dell'Azienda  sanitaria  e
all'emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'art. 8, comma
3, per il conferimento del relativo incarico  e  per  la  valutazione
della persona incaricata si applicano  i  requisiti  e  le  procedure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di
direttrice   sanitaria/direttore   sanitario,    direttrice/direttore
tecnico-assistenziale,      direttrice       amministrativa/direttore
amministrativo  dell'Azienda  sanitaria,   nonche'   dei   rispettivi
sostituti e sostitute, in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge. 
  4. Fino alla costituzione degli elenchi  provinciali  degli  idonei
alla   nomina   a   direttrice   sanitaria/direttore   sanitario,   a
direttrice/direttore    tecnico-assistenziale    e    a    direttrice
amministrativa/direttore amministrativo dell'Azienda sanitaria e fino
all'emanazione del regolamento di  esecuzione  di  cui  all'art.  10,
comma 10, per il conferimento  dei  rispettivi  incarichi  e  per  la
valutazione delle persone incaricate si applicano i  requisiti  e  le
procedure vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  5. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di
direttrice/direttore  di  comprensorio  sanitario  e  dei  rispettivi
sostituti e sostitute in essere alla data di entrata in vigore  della
presente legge. 
  6. Fino alla costituzione dell'elenco provinciale degli idonei alla
nomina   a   direttrice/direttore   di   comprensorio   sanitario   e
all'emanazione del regolamento di  esecuzione  di  cui  all'art.  10,
comma 17, le direttrici e i direttori dei comprensori  sanitari  sono
nominati dalla direttrice/dal direttore generale,  previo  avviso  da
pubblicarsi almeno  trenta  giorni  prima  sui  siti  internet  della
Provincia e dell'Azienda sanitaria e sentita la  Giunta  provinciale.
La  Giunta  provinciale  stabilisce  i  requisiti  di  accesso  e  le
modalita'  della  procedura  di  selezione  delle  direttrici  e  dei
direttori dei comprensori sanitari. 
  7.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  25,  comma  8,  sono
confermati,  fino  alla  rispettiva  scadenza,   gli   incarichi   di
coordinatrice sanitaria/coordinatore sanitario in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25,  commi  5  e  6,  sono
confermati,  fino  alla  rispettiva  scadenza,   gli   incarichi   di
direttrice  medica/direttore  medico   di   area   territoriale   del
comprensorio sanitario e di  direttrice  medica/direttore  medico  di
presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  9.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  26,  comma  8,  sono
confermati, fino alla rispettiva scadenza, gli incarichi di dirigente
tecnico-assistenziale  coordinatrice/coordinatore   di   comprensorio
sanitario in essere alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  10. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza,  gli  incarichi
di  dirigente  tecnico-assistenziale   di   area   territoriale   del
comprensorio  sanitario  e  di  dirigente  tecnico-assistenziale   di
presidio ospedaliero in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  11. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza,  gli  incarichi
di  dirigente  amministrativa/dirigente  amministrativo  di  presidio
ospedaliero in essere alla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  12. Sono confermati, fino alla rispettiva scadenza,  gli  incarichi
di  coordinatrice   amministrativa/coordinatore   amministrativo   di
comprensorio sanitario in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge.