Art. 37 Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari 1. Fino alla sua elezione ai sensi dell'art. 27, che dovra' avvenire entro il termine perentorio di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le funzioni del Consiglio dei sanitari saranno svolte dal Consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fino a quando la Giunta provinciale non avra' individuato le attivita' tecnico-sanitarie di particolare rilievo organizzativo oggetto del parere del Consiglio dei sanitari si continuera' ad applicare la disciplina di cui all'art. 19, comma 4, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.