Art. 37 
 
            Norma transitoria sul Consiglio dei sanitari 
 
  1. Fino alla  sua  elezione  ai  sensi  dell'art.  27,  che  dovra'
avvenire entro il termine perentorio di dodici mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge, le funzioni del Consiglio  dei  sanitari
saranno svolte dal Consiglio dei sanitari  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. Fino a quando la Giunta provinciale  non  avra'  individuato  le
attivita'  tecnico-sanitarie  di  particolare  rilievo  organizzativo
oggetto del parere del  Consiglio  dei  sanitari  si  continuera'  ad
applicare la disciplina di cui all'art.  19,  comma  4,  della  legge
provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.