Art. 39 
 
Norma  transitoria  sul  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
  opportunita', la valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e
  contro le discriminazioni 
 
  1. I  componenti  del  Comitato  per  le  pari  opportunita'  e  la
valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria sono
confermati, fino alla scadenza del loro mandato,  nelle  funzioni  di
componenti del subentrante Comitato unico di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni. 
  2. Alle domande di finanziamento presentate all'ufficio provinciale
competente fino all'entrata in vigore della presente legge si applica
la disciplina vigente fino a quel momento per il finanziamento  delle
attivita'  svolte  dal  Comitato  per  le  pari  opportunita'  e   la
valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria.