Art. 39 Norma transitoria sul Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. I componenti del Comitato per le pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria sono confermati, fino alla scadenza del loro mandato, nelle funzioni di componenti del subentrante Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 2. Alle domande di finanziamento presentate all'ufficio provinciale competente fino all'entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente fino a quel momento per il finanziamento delle attivita' svolte dal Comitato per le pari opportunita' e la valorizzazione delle differenze di genere dell'Azienda sanitaria.