Art. 4 
 
                  Azienda sanitaria dell'Alto Adige 
 
  1. L'Azienda  sanitaria  dell'Alto  Adige,  di  seguito  denominata
Azienda sanitaria, e' un ente strumentale della Provincia  dotato  di
personalita' giuridica pubblica e di autonomia gestionale. 
  2. L'Azienda sanitaria  assume  le  attribuzioni  previste  per  le
aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia, nonche'  quelle
contenute nel  piano  sanitario  provinciale.  All'Azienda  sanitaria
compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonche'
l'erogazione delle prestazioni sanitarie  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza e dei principi di  efficienza  ed  efficacia
nell'uso delle  risorse  disponibili.  L'Azienda  sanitaria  assicura
un'assistenza sanitaria completa alla  popolazione  e  garantisce  la
continuita' assistenziale attraverso l'erogazione  delle  prestazioni
sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione  con  il
settore sociale ai fini dell'integrazione socio-sanitaria sull'intero
territorio provinciale. Per  assolvere  a  questi  compiti  l'Azienda
sanitaria opera in conformita' a quanto previsto dal piano  sanitario
provinciale, ai piani  di  settore  nonche'  agli  indirizzi  e  alle
disposizioni della Giunta provinciale. 
  3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria  sono
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto  dei
principi  e  criteri  stabiliti  dalla  Giunta  provinciale.   L'atto
aziendale  definisce   in   primo   luogo   l'assetto   organizzativo
dell'Azienda sanitaria  e  delle  strutture  sanitarie  che  in  essa
operano, in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di
prevenzione,  diagnosi,  cura  e  riabilitazione.  L'atto   aziendale
garantisce inoltre la gestione dei flussi informativi e  comunicativi
tra  tutti  i  livelli  gerarchici  aziendali.  L'atto  aziendale  e'
predisposto dalla direzione aziendale dell'Azienda sanitaria, sentite
le organizzazioni sindacali in merito  agli  aspetti  riguardanti  il
personale,   ed   e'   sottoposto   all'approvazione   della   Giunta
provinciale. Esso e' adottato dalla direttrice/dal direttore generale
entro i dieci  giorni  successivi  all'approvazione  da  parte  della
Giunta  provinciale.  La  ripartizione  provinciale   salute   vigila
sull'attuazione  dell'atto  aziendale  e  al  riguardo  pubblica  una
relazione entro giugno di ogni anno.