Art. 4 Azienda sanitaria dell'Alto Adige 1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, di seguito denominata Azienda sanitaria, e' un ente strumentale della Provincia dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia gestionale. 2. L'Azienda sanitaria assume le attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente in materia, nonche' quelle contenute nel piano sanitario provinciale. All'Azienda sanitaria compete la strategia aziendale e la programmazione operativa, nonche' l'erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dei principi di efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili. L'Azienda sanitaria assicura un'assistenza sanitaria completa alla popolazione e garantisce la continuita' assistenziale attraverso l'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma coordinata e attraverso la collaborazione con il settore sociale ai fini dell'integrazione socio-sanitaria sull'intero territorio provinciale. Per assolvere a questi compiti l'Azienda sanitaria opera in conformita' a quanto previsto dal piano sanitario provinciale, ai piani di settore nonche' agli indirizzi e alle disposizioni della Giunta provinciale. 3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. L'atto aziendale definisce in primo luogo l'assetto organizzativo dell'Azienda sanitaria e delle strutture sanitarie che in essa operano, in modo da assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. L'atto aziendale garantisce inoltre la gestione dei flussi informativi e comunicativi tra tutti i livelli gerarchici aziendali. L'atto aziendale e' predisposto dalla direzione aziendale dell'Azienda sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali in merito agli aspetti riguardanti il personale, ed e' sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale. Esso e' adottato dalla direttrice/dal direttore generale entro i dieci giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta provinciale. La ripartizione provinciale salute vigila sull'attuazione dell'atto aziendale e al riguardo pubblica una relazione entro giugno di ogni anno.