Art. 42 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. All'attuazione della presente legge si provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo le norme vigenti
e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio
provinciale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia. 
    Bolzano, 21 aprile 2017 
 
                           Il Presidente della provincia: Kompatscher