Art. 5 
 
                Controllo preventivo di legittimita' 
              sui provvedimenti dell'Azienda sanitaria 
 
  1. Sono sottoposti al controllo preventivo  di  legittimita'  della
Giunta   provinciale   i   sottoelencati    provvedimenti    adottati
dall'Azienda sanitaria: 
    a) le modifiche della dotazione organica  e  del  fabbisogno  del
personale, suddiviso per  profili  sanitari  e  comprensori  sanitari
anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai
sensi dell'art. 10, comma 12, e della rispettiva pianificazione; 
    b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il  funzionamento
dell'Azienda sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto previsto
all'art. 4, comma 3; 
    c) i programmi e piani annuali e pluriennali. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono  essere  trasmessi  per
l'esame all'assessora/assessore  provinciale  alla  salute  entro  il
termine di sette giorni  lavorativi  dalla  loro  adozione,  pena  la
decadenza.  Se  nei  quarantacinque   giorni   successivi   al   loro
ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia,  i  provvedimenti
divengono esecutivi. 
  3. L'assessora/l'assessore provinciale alla  salute  puo'  chiedere
all'Azienda sanitaria, entro  quindici  giorni  dal  ricevimento  dei
provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In
tal caso  il  termine  stabilito  al  comma  2  per  l'esercizio  del
controllo e' sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'effettivo
ricevimento degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti  si
intendono decaduti, qualora l'Azienda sanitaria  non  ottemperi  alla
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.