Art. 5 Controllo preventivo di legittimita' sui provvedimenti dell'Azienda sanitaria 1. Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Giunta provinciale i sottoelencati provvedimenti adottati dall'Azienda sanitaria: a) le modifiche della dotazione organica e del fabbisogno del personale, suddiviso per profili sanitari e comprensori sanitari anche in relazione al fabbisogno di prestazioni sanitarie rilevato ai sensi dell'art. 10, comma 12, e della rispettiva pianificazione; b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda sanitaria e le relative modifiche, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3; c) i programmi e piani annuali e pluriennali. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessora/assessore provinciale alla salute entro il termine di sette giorni lavorativi dalla loro adozione, pena la decadenza. Se nei quarantacinque giorni successivi al loro ricevimento la Giunta provinciale non si pronuncia, i provvedimenti divengono esecutivi. 3. L'assessora/l'assessore provinciale alla salute puo' chiedere all'Azienda sanitaria, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito al comma 2 per l'esercizio del controllo e' sospeso e riprende a decorrere dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi richiesti. I provvedimenti si intendono decaduti, qualora l'Azienda sanitaria non ottemperi alla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.