Art. 7 
 
                    Direttrice/Direttore generale 
 
  1.  La   direttrice/Il   direttore   generale   e'   la/il   legale
rappresentante dell'Azienda sanitaria. Alla  direttrice/Al  direttore
generale  spetta  la  responsabilita'  della   gestione   complessiva
dell'Azienda sanitaria. 
  2. Fermi restando i compiti attribuiti alla direzione aziendale, la
direttrice/il direttore generale e' responsabile in  particolare  dei
seguenti adempimenti: 
    a) adozione dell'atto aziendale; 
    b) negoziazione del finanziamento aziendale con la provincia; 
    c)  gestione  dell'Azienda  sanitaria  e  adozione  dei  relativi
provvedimenti  e   atti   regolamentari;   fatte   salve   specifiche
disposizioni di legge, di norma la direttrice/il  direttore  generale
attribuisce le rispettive funzioni alle e ai responsabili delle varie
articolazioni organizzative aziendali, in relazione  alla  rispettiva
sfera di competenza, secondo quanto  stabilito  nell'atto  aziendale;
restano ferme le competenze della direttrice/del  direttore  generale
in materia di amministrazione generale, d'indirizzo e pianificazione,
di soluzione dei conflitti di competenza positivi e negativi  nonche'
di verifica e valutazione delle performance complessive  dell'Azienda
sanitaria; 
    d) adozione del piano generale triennale di azienda e degli  atti
di programmazione annuale; 
    e) approvazione del bilancio preventivo annuale  e  del  bilancio
d'esercizio; 
    f) nomine, revoche e atti analoghi attribuiti alla  direttrice/al
direttore generale da disposizioni vigenti.  In  caso  di  cessazione
anticipata  per  qualunque  causa  del  rapporto  di   lavoro   della
direttrice/del  direttore  generale,  gli  incarichi  in  essere   di
direttrice   sanitaria/direttore   sanitario,    direttrice/direttore
tecnico-assistenziale,      direttrice       amministrativa/direttore
amministrativo, direttrice/direttore dell'Unita' organizzativa per il
governo  clinico  nonche'  delle  direttrici  e  dei  direttori   dei
comprensori sanitari  sono  prorogati  di  diritto  fino  alle  nuove
nomine,  a  cui  procede  la  nuova  direttrice/il  nuovo   direttore
generale; sono fatte salve tutte le restanti nomine effettuate  dalla
direttrice/dal direttore generale; 
    g) negoziazione e definizione  degli  obiettivi  annuali  con  la
direttrice  sanitaria/il  direttore   sanitario,   la   direttrice/il
direttore tecnico-assistenziale  e  la  direttrice  amministrativa/il
direttore amministrativo; 
    h) negoziazione e definizione degli  obiettivi  annuali  e  delle
relative  risorse   necessarie   con   la   direttrice/il   direttore
dell'Unita' organizzativa per il governo  clinico,  la  direttrice/il
direttore del Dipartimento di prevenzione nonche' le direttrici  e  i
direttori dei comprensori  sanitari,  sentiti  gli  altri  componenti
della direzione aziendale. L'assegnazione delle risorse necessarie al
raggiungimento  degli  obiettivi  annuali  avviene  sulla   base   di
direttive e linee guida da rispettare in sede di  pianificazione  del
fabbisogno  e  deve  tenere  conto   dell'effettivo   fabbisogno   di
prestazioni sanitarie della popolazione; 
    i) definizione dei servizi, delle attivita' e delle procedure  di
rilevanza  aziendale  e  di  rilevanza  a   livello   comprensoriale,
conformemente alla programmazione sanitaria provinciale, sentiti  gli
altri componenti della direzione aziendale; 
    j) adozione del regolamento per  la  valutazione  del  personale,
sentite le organizzazioni sindacali; 
    k)   definizione   della   dotazione   organica    aziendale    e
sottoscrizione dei  contratti  collettivi  integrativi  di  lavoro  a
livello aziendale. 
  3. La direttrice/Il direttore  generale  e'  coadiuvata/coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dagli altri  componenti  della
direzione  aziendale.  La  direttrice/Il  direttore   generale   puo'
delegare determinate competenze a singoli componenti della  direzione
aziendale e a dirigenti dell'Azienda sanitaria. 
  4.  La   direttrice/Il   direttore   generale   deve   motivare   i
provvedimenti assunti in difformita' dal parere espresso dagli  altri
componenti  della  direzione   aziendale   o   da   altri   organismi
eventualmente  previsti  dalla  legge  o  dall'atto   aziendale.   E'
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni  e
risponde  personalmente  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti   in
materia. In caso di vacanza dell'ufficio  o  nei  casi  di  legittima
assenza o di impedimento della direttrice/del direttore generale,  le
relative funzioni sono svolte, su delega della  stessa/dello  stesso,
da uno/una degli altri componenti della  direzione  aziendale  o,  in
mancanza   di   delega,   dalla   direttrice/dal    direttore    piu'
anziana/anziano di eta'. Nel caso in cui  l'assenza  o  l'impedimento
della    direttrice/del    direttore    generale     si     protragga
ininterrottamente per oltre centottanta giorni, va  dato  avvio  alla
procedura per la sua sostituzione. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 8, entro il mese
di  luglio  dell'anno  successivo  a   quello   di   riferimento   la
direttrice/il direttore generale procede alla verifica dei  risultati
conseguiti dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario,  dalla
direttrice/dal direttore  tecnico-assistenziale  e  dalla  direttrice
amministrativa/dal direttore amministrativo. In caso  di  valutazione
negativa la direttrice/il  direttore  generale  puo'  procedere  alla
revoca delle rispettive nomine. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,  comma  23,  entro  il
mese di luglio  dell'anno  successivo  a  quello  di  riferimento  la
direttrice/il  direttore  generale  procede,   assieme   agli   altri
componenti della direzione aziendale,  alla  verifica  dei  risultati
conseguiti dalla direttrice/dal direttore  dell'Unita'  organizzativa
per  il  governo  clinico,   dalla   direttrice/dal   direttore   del
Dipartimento di prevenzione e dalle direttrici e  dai  direttori  dei
comprensori  sanitari.   In   caso   di   valutazione   negativa   la
direttrice/il direttore generale puo'  procedere  alla  revoca  delle
rispettive nomine.