Art. 8 
 
                      Nomina della direttrice/ 
                       del direttore generale 
 
  1. Presso la ripartizione provinciale salute e' istituito  l'elenco
provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore  generale
dell'Azienda sanitaria. 
  2. La direttrice/Il direttore generale e'  nominata/nominato  dalla
Giunta  provinciale;  la  scelta  e'  effettuata  tra  gli  aspiranti
iscritti nell'elenco provinciale degli idonei  di  cui  al  comma  1,
previo avviso  da  pubblicarsi,  almeno  trenta  giorni  prima  della
nomina, sui siti internet della provincia e  dell'Azienda  sanitaria.
Entro centoventi giorni dalla nomina della  direttrice/del  direttore
generale  da  parte  della  Giunta  provinciale  ha  luogo  una   sua
presentazione e audizione in consiglio provinciale. 
  3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: 
    a) i presupposti per l'iscrizione nell'elenco  provinciale  degli
idonei di  cui  al  comma  1;  sono  iscritte  d'ufficio  nell'elenco
provinciale le persone iscritte nel relativo elenco  nazionale  degli
idonei, qualora soddisfino i requisiti  previsti  dalle  disposizioni
dello Statuto  speciale  di  autonomia  e  dalle  relative  norme  di
attuazione; 
    b) le modalita' della procedura di selezione  delle  candidate  e
dei candidati da proporre alla Giunta provinciale; 
    c)  i  criteri  e  le  procedure   per   la   valutazione   della
direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4,
6 e 7 dell'art. 11. 
  4. La nomina della direttrice/del direttore  generale  deve  essere
effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data
di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non  sia  possibile  entro
tale termine, con provvedimento motivato dall'eccezionalita' del caso
e' nominata/nominato  una  commissaria  straordinaria/un  commissario
straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino a quando la
Giunta provinciale non abbia provveduto  alla  nomina  ai  sensi  del
comma 2.