Art. 8 Nomina della direttrice/ del direttore generale 1. Presso la ripartizione provinciale salute e' istituito l'elenco provinciale degli idonei alla nomina a direttrice/direttore generale dell'Azienda sanitaria. 2. La direttrice/Il direttore generale e' nominata/nominato dalla Giunta provinciale; la scelta e' effettuata tra gli aspiranti iscritti nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1, previo avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima della nomina, sui siti internet della provincia e dell'Azienda sanitaria. Entro centoventi giorni dalla nomina della direttrice/del direttore generale da parte della Giunta provinciale ha luogo una sua presentazione e audizione in consiglio provinciale. 3. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati: a) i presupposti per l'iscrizione nell'elenco provinciale degli idonei di cui al comma 1; sono iscritte d'ufficio nell'elenco provinciale le persone iscritte nel relativo elenco nazionale degli idonei, qualora soddisfino i requisiti previsti dalle disposizioni dello Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione; b) le modalita' della procedura di selezione delle candidate e dei candidati da proporre alla Giunta provinciale; c) i criteri e le procedure per la valutazione della direttrice/del direttore generale, salvo quanto previsto dai commi 4, 6 e 7 dell'art. 11. 4. La nomina della direttrice/del direttore generale deve essere effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Qualora la nomina non sia possibile entro tale termine, con provvedimento motivato dall'eccezionalita' del caso e' nominata/nominato una commissaria straordinaria/un commissario straordinario con pieni poteri, che rimane in carica fino a quando la Giunta provinciale non abbia provveduto alla nomina ai sensi del comma 2.