Art. 9 
 
             Direzione aziendale e Consiglio gestionale 
                       dell'Azienda sanitaria 
 
  1.  La  direzione  aziendale  e'  composta   dalla   direttrice/dal
direttore  generale,   dalla   direttrice   sanitaria/dal   direttore
sanitario, dalla  direttrice/dal  direttore  tecnico-assistenziale  e
dalla direttrice amministrativa/dal direttore amministrativo. 
  2. La direttrice sanitaria/Il direttore sanitario, la direttrice/il
direttore tecnico-assistenziale  e  la  direttrice  amministrativa/il
direttore  amministrativo  coadiuvano  la   direttrice/il   direttore
generale  nell'esercizio  delle  funzioni  di  gestione  dell'Azienda
sanitaria e nella predisposizione dei relativi provvedimenti  e  atti
regolamentari. 
  3. La direzione aziendale in particolare: 
    a) provvede alla redazione  dell'atto  aziendale,  da  sottoporre
all'approvazione della giunta provinciale; 
    b) predispone gli atti amministrativi dell'Azienda sanitaria  che
la giunta provinciale definisce come strategici; 
    c) partecipa alla definizione degli  obiettivi  e  dei  programmi
aziendali  da  attuare  nel  quadro  della  programmazione  sanitaria
provinciale, con  l'indicazione  delle  relative  priorita'  e  delle
risorse necessarie al loro conseguimento; in particolare la direzione
aziendale partecipa alla predisposizione del piano generale triennale
nonche' degli atti di programmazione annuale dell'azienda.  Gli  atti
di programmazione annuale sono  costituiti  dal  programma  operativo
annuale contenente le priorita'  e  gli  obiettivi  concretamente  da
raggiungere, dal budget aziendale e dal bilancio preventivo  annuale.
Il piano  generale  triennale  nonche'  gli  atti  di  programmazione
annuale dell'azienda devono essere  predisposti  nel  rispetto  della
programmazione sanitaria provinciale e degli atti di indirizzo  della
giunta  provinciale  o  dell'assessora/assessore   provinciale   alla
salute, e devono garantire i  livelli  essenziali  di  assistenza  in
condizioni  di  appropriatezza,  efficienza,  efficacia,  qualita'  e
sicurezza nonche' il pareggio di bilancio; 
    d) provvede alla redazione della  bozza  di  regolamento  per  la
valutazione del personale; 
    e) controlla  e  valuta  i  risultati  conseguiti  rispetto  agli
obiettivi aziendali programmati,  nonche'  esercita  le  funzioni  di
controllo     dell'imparzialita'     e     del     buon     andamento
dell'amministrazione; 
    f) svolge gli altri compiti previsti dall'atto aziendale. 
  4. E' istituito il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria, che
ha lo scopo di coinvolgere  l'Unita'  organizzativa  per  il  governo
clinico  e  i  comprensori  sanitari  nelle  scelte  della  direzione
aziendale riguardanti in particolare  il  percorso  strategico  e  le
priorita' dell'Azienda sanitaria,  nonche'  per  garantire  un'azione
coordinata e possibilmente uniforme nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie e amministrative  dell'Azienda  sanitaria  nei  comprensori
sanitari. 
  5. Il Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria e' composto da: 
    a) i/le componenti della direzione aziendale; 
    b) la direttrice/il direttore dell'unita'  organizzativa  per  il
governo clinico; 
    c) le direttrici e i direttori dei comprensori sanitari. 
  6. Il  Consiglio  gestionale  dell'Azienda  sanitaria  assicura  la
predisposizione e l'attuazione nei comprensori sanitari di un sistema
assistenziale che, sia sul territorio che in ambito ospedaliero,  sia
messo in rete e  coordinato  a  livello  aziendale.  A  tal  fine  il
Consiglio  gestionale  punta  alla   valorizzazione   dell'assistenza
territoriale. 
  7. L'organizzazione e il  funzionamento  del  Consiglio  gestionale
dell'Azienda sanitaria sono disciplinati nell'atto aziendale. 
  8. In caso di assunzione di una funzione  dirigenziale  all'interno
del Consiglio gestionale dell'Azienda sanitaria, alle dirigenti e  ai
dirigenti va  corrisposta  una  retribuzione  almeno  pari  a  quella
percepita fino a quel momento.