(Pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana  n.  3
                        dell'8 febbraio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis); 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  In  materia  di  istruzione  la  Regione,  per  favorire   il
pluralismo  delle  offerte   educative   nell'ambito   della   scuola
dell'infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la
piu'  ampia  partecipazione  dei  bambini  all'esperienza   educativa
fornita dalla scuola con i seguenti interventi  rivolti  alle  scuole
dell'infanzia paritarie: potenziamento dell'offerta integrata e delle
reti di scuole,  coordinamento  organizzativo  e  pedagogico  tra  le
scuole  stesse  e  supporto   per   l'implementazione   del   sistema
informativo; 
    2.  In  materia  di  formazione  professionale  la  Regione,  per
realizzare opportunita' formative in favore degli  studenti  iscritti
agli istituti, tecnici o professionali, e  ampliare  le  possibilita'
occupazionali   degli    stessi,    promuove    azioni    finalizzate
all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento  della
qualifica professionale; 
    3. In materia di  apprendistato,  si  disciplinano  le  modalita'
organizzative delle tipologie dell'apprendistato  che  realizzano  il
sistema duale per la parte di competenza regionale  a  seguito  della
modifica  intervenuta  nella  normativa  statale   con   il   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei  contratti
di lavoro e revisione della normativa in tema di  mansioni,  a  norma
dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183),  che  ha
abrogato il decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.  167  (Testo
unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247), e il decreto del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione  degli  standard
formativi dell'apprendistato e criteri generali per la  realizzazione
dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46,  comma  1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che riduce il margine
di autonomia legislativa lasciato alle regioni; 
    4.  Per  quanto  riguarda  la  Commissione  regionale  permanente
tripartita, si inseriscono alcune  deroghe  alla  legge  regionale  8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione),  in
considerazione del ruolo che la Commissione svolge  quale  organo  di
concertazione con le  parti  sociali.  Viene  inoltre  sostituito  il
riferimento alle «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro»  con
quello  delle  «organizzazioni  rappresentative  delle  imprese».  La
finalita' e' quella di ampliare la composizione della Commissione per
non limitarla alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu'
rappresentative a livello regionale. Inoltre la modifica consente  di
superare le problematiche che si sono verificate nella  procedura  di
rinnovo della nomina della Commissione a seguito della  sentenza  del
Consiglio di Stato n. 1566/2016,  che  ha  annullato  il  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta  regionale  8  agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26  luglio  2002,
n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana  in  materia
di educazione, istruzione,  orientamento,  formazione  professionale,
lavoro») nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione
delle  organizzazioni   sindacali   dei   datori   di   lavoro   piu'
rappresentative; 
    5. In considerazione  dell'urgenza  a  provvedere  alla  modifica
delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura  di  rinnovo
della  Commissione  regionale  permanente  tripartita  e'   opportuno
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interventi per il pluralismo dell'offerta  formativa  per  la  scuola
  dell'infanzia. Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 32/2002 
 
  1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio  2002,  n.  32
(Testo unico della normativa della  Regione  Toscana  in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro), e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-ter (Interventi per il  pluralismo  dell'offerta  formativa
per la scuola dell'infanzia). - 1. La Regione riconosce  alla  scuola
dell'infanzia, di cui all'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   20   marzo   2009,   n.   89   (Revisione   dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e
del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art.  64,  comma  4,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il ruolo di servizio educativo  e
sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte
educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria
per perseguire la piena generalizzazione della scuola  dell'infanzia,
garantendo: 
    a)  la  piu'  ampia  partecipazione  dei  bambini  all'esperienza
fornita dalla scuola dell'infanzia; 
    b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e  paritaria,
e delle reti di scuole; 
    c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra
le scuole dell'infanzia; 
    d)  supporto  alle  scuole   nell'implementazione   del   sistema
informativo dell'istruzione, di cui all'art. 16-ter. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  la  Regione  sostiene  le
seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10  marzo
2000, n. 62 (Norme per  la  parita'  scolastica  e  disposizioni  sul
diritto allo studio e all'istruzione): 
    a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali; 
    b) scuole dell'infanzia private. 
  3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e  pedagogico  tra
le scuole dell'infanzia paritarie private,  la  Regione  eroga  anche
contributi  in  conto  gestione  da  destinare  alle  federazioni   o
associazioni piu' rappresentative a livello  regionale  delle  scuole
medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in
Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti  contributi
sono concessi,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  a  seguito
dell'adozione di un avviso pubblico regionale.».