(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 dell'8 febbraio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis); IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Considerato quanto segue: 1. In materia di istruzione la Regione, per favorire il pluralismo delle offerte educative nell'ambito della scuola dell'infanzia, promuove azioni di sostegno finalizzate a garantire la piu' ampia partecipazione dei bambini all'esperienza educativa fornita dalla scuola con i seguenti interventi rivolti alle scuole dell'infanzia paritarie: potenziamento dell'offerta integrata e delle reti di scuole, coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole stesse e supporto per l'implementazione del sistema informativo; 2. In materia di formazione professionale la Regione, per realizzare opportunita' formative in favore degli studenti iscritti agli istituti, tecnici o professionali, e ampliare le possibilita' occupazionali degli stessi, promuove azioni finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale; 3. In materia di apprendistato, si disciplinano le modalita' organizzative delle tipologie dell'apprendistato che realizzano il sistema duale per la parte di competenza regionale a seguito della modifica intervenuta nella normativa statale con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha abrogato il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), che riduce il margine di autonomia legislativa lasciato alle regioni; 4. Per quanto riguarda la Commissione regionale permanente tripartita, si inseriscono alcune deroghe alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), in considerazione del ruolo che la Commissione svolge quale organo di concertazione con le parti sociali. Viene inoltre sostituito il riferimento alle «organizzazioni sindacali dei datori di lavoro» con quello delle «organizzazioni rappresentative delle imprese». La finalita' e' quella di ampliare la composizione della Commissione per non limitarla alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello regionale. Inoltre la modifica consente di superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1566/2016, che ha annullato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro») nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu' rappresentative; 5. In considerazione dell'urgenza a provvedere alla modifica delle norme regolamentari per dar seguito alla procedura di rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia. Inserimento dell'art. 4-ter nella l.r. 32/2002 1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' inserito il seguente: «Art. 4-ter (Interventi per il pluralismo dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia). - 1. La Regione riconosce alla scuola dell'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo: a) la piu' ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia; b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole; c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia; d) supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell'istruzione, di cui all'art. 16-ter. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione): a) scuole dell'infanzia gestite da enti locali; b) scuole dell'infanzia private. 3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell'infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni piu' rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell'adozione di un avviso pubblico regionale.».