Art. 2 Sistema regionale di istruzione e formazione. Modifiche all'art. 13-bis della l.r. 32/2002 1. Dopo il comma 4 dell'art. 13-bis della l.r. 32/2002 e' inserito il seguente: «4-bis. La Regione, allo scopo di ampliare le possibilita' occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunita' formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali per l'ottenimento della qualifica professionale.».