Art. 2 
 
Sistema regionale di  istruzione  e  formazione.  Modifiche  all'art.
                      13-bis della l.r. 32/2002 
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 13-bis della l.r. 32/2002 e'  inserito
il seguente: 
  «4-bis.  La  Regione,  allo  scopo  di  ampliare  le   possibilita'
occupazionali  degli  studenti  iscritti  agli  istituti  tecnici   o
professionali  per  il  conseguimento  del  diploma   di   istruzione
secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del
lavoro, promuove  azioni  per  realizzare,  in  favore  dei  medesimi
studenti,  opportunita'  formative  finalizzate  all'acquisizione  di
competenze   professionali   per   l'ottenimento   della    qualifica
professionale.».