Art. 3 Formazione nell'apprendistato. Sostituzione dell'art. 18-bis della l.r. 32/2002 1. L'art. 18-bis della l.r. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 18-bis (Formazione nell'apprendistato). - 1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato: a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato; b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi; c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor; d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese; e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti; f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuolalavoro e l'occupabilita' dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3. 2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; b) contratto di apprendistato professionalizzante; c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro. 4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalita' operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c). 5. La deliberazione di cui al comma 4 e' approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l'apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione e' approvata sentiti anche i soggetti di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015. 6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all'art. 32, comma 5-bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal decreto legislativo 81/2015.».