Art. 3 
 
Formazione nell'apprendistato. Sostituzione  dell'art.  18-bis  della
                            l.r. 32/2002 
 
  1. L'art. 18-bis della l.r. 32/2002 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis  (Formazione  nell'apprendistato).  -  1.  La  Regione
riconosce   i   seguenti   obiettivi   qualificanti   la   formazione
nell'apprendistato: 
    a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del  contratto
di apprendistato; 
    b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei
profili formativi; 
    c) individuare gli standard di  riferimento  per  la  definizione
delle competenze dei tutor; 
    d) individuare i criteri e i  requisiti  di  riferimento  per  la
capacita' formativa delle imprese; 
    e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti; 
    f)  rafforzare  il  collegamento   tra   istruzione,   formazione
professionale e  lavoro,  favorendo  la  transizione  scuolalavoro  e
l'occupabilita' dei giovani attraverso il sistema duale,  di  cui  al
comma 3. 
  2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi
formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'art. 41,
comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81  (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in  tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  dicembre
2014, n. 183): 
    a) contratto di apprendistato  per  la  qualifica  e  il  diploma
professionale, il diploma di istruzione  secondaria  superiore  e  il
certificato di specializzazione tecnica superiore; 
    b) contratto di apprendistato professionalizzante; 
    c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca. 
  3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2,  lettere  a)  e
c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale,  di  cui  all'art.
41, comma 3, del decreto legislativo 81/2015, che si caratterizza per
un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro. 
  4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  12  ottobre  2015
(Definizione degli standard formativi  dell'apprendistato  e  criteri
generali per la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato,  in
attuazione dell'art. 46, comma 1 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81), la Giunta regionale, con  deliberazione,  definisce  le
modalita' operative  dei  percorsi  formativi  per  le  tipologie  di
contratto di cui al comma 2, lettere a) e c). 
  5. La deliberazione di cui al  comma  4  e'  approvata  sentita  la
Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla
commissione consiliare competente per materia. Per l'apprendistato di
alta formazione e ricerca la deliberazione e' approvata sentiti anche
i soggetti di cui all'art. 45, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
81/2015. 
  6.  Per  il  contratto  di  apprendistato  professionalizzante   la
Regione,  con  il  regolamento  di  cui  all'art.  32,  comma  5-bis,
disciplina gli ambiti di propria competenza individuati  dal  decreto
legislativo 81/2015.».