Art. 4 
 
Commissione regionale permanente tripartita.  Modifiche  all'art.  23
                         della l.r. 32/2002 
 
  1. Il comma 4-bis dell'art. 23 della l.r. 32/2002 e' sostituito dal
seguente: 
  «4-bis. Non si applicano alla Commissione di cui  al  comma  1,  le
seguenti disposizioni della l.r. 5/2008: 
    a) art. 1, comma 1-bis, lettera b), nella parte  in  cui  prevede
l'inammissibilita' della designazione in caso di mancata  indicazione
di un numero pari di nominativi di entrambi i  generi  da  parte  del
soggetto designante; 
    b) art. 13, commi da 2 a 5-ter.».