Art. 4 Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'art. 23 della l.r. 32/2002 1. Il comma 4-bis dell'art. 23 della l.r. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008: a) art. 1, comma 1-bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilita' della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante; b) art. 13, commi da 2 a 5-ter.».