(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuali); 
  Considerato quanto segue: 
  1) in considerazione della rilevanza che il mondo delle professioni
svolge nel tessuto economico della Regione, e'  opportuno  introdurre
norme che  disciplinino  in  modo  piu'  strutturato  la  Commissione
regionale dei soggetti  professionali  e  allineare  il  mandato  dei
componenti della Commissione stessa alla durata della legislatura; 
  2) a seguito dell'approvazione della legge 14 gennaio  2013,  n.  4
(Disposizioni in materia di professioni non organizzate), si  rendono
necessari alcuni aggiornamenti della legge regionale n. 73/2008; 
  3) al fine di svolgere attivita' di monitoraggio, studio e  ricerca
in  materia  di  professioni  intellettuali  si  istituisce,   presso
l'Istituto regionale per la programmazione  economica  della  Toscana
(IRPET), l'Osservatorio delle professioni intellettuali  in  Toscana,
che si rapporta con gli  altri  osservatori  che  svolgono  attivita'
parallele in altri ambiti economici; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Finalita' e oggetto della legge. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30  dicembre  2008,
n. 73 (Norme in materia di sostegno all'innovazione  delle  attivita'
professionali intellettuali), le parole: «e di  sostenere  i  diritti
degli utenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «riconoscendole  come
parte  determinante  del  tessuto  economico   e   sociale   toscano,
sostenendo anche i diritti degli utenti.». 
  2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n.
73/2008   dopo   la   parola   «sede»   e'   inserita   la   seguente
«istituzionale». 
  3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge  regionale  n.
73/2008 e' sostituita dalla seguente: 
  «c)  istituisce  un  apposito  fondo  di  rotazione  e   disciplina
l'adozione di misure per  il  sostegno  all'accesso  e  all'esercizio
delle attivita' professionali, con particolare attenzione alle donne,
ai giovani e alla costituzione di reti e altre forme di aggregazione,
anche interdisciplinari, tra professionisti.».