Art. 10 Norma finanziaria. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi in conto interessi di cui all'art. 9, comma 2-bis, sono erogati dall'anno 2018. Per la copertura degli oneri, ivi comprese le spese di gestione, e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualita' 2018 e 2019.». 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 e' aggiunto il seguente: «2-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».