Art. 10 
 
                         Norma finanziaria. 
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 e'
aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I contributi in conto interessi di cui  all'art.  9,  comma
2-bis, sono erogati dall'anno 2018. Per la copertura degli oneri, ivi
comprese le spese di  gestione,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
50.000,00 annui per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019,  cui  si  fa
fronte con gli stanziamenti  della  Missione  15  "Politiche  per  il
lavoro e  la  formazione  professionale",  Programma  02  "Formazione
professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di  previsione
2017-2019, annualita' 2018 e 2019.». 
  2. Dopo il comma  2-bis  dell'art.  10  della  legge  regionale  n.
73/2008 e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. Agli oneri per gli esercizi successivi  si  fa  fronte  con
legge di bilancio.».