Art. 2 Definizioni. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «o collegio» sono soppresse. 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 e' sostituita dalla seguente: «c) per professione regolamentata, ogni professione diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate);».