Art. 2 
 
                            Definizioni. 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n.
73/2008 le parole: «o collegio» sono soppresse. 
  2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.
73/2008 e' sostituita dalla seguente: 
  «c) per professione  regolamentata,  ogni  professione  diversa  da
quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla legge 14  gennaio
2013,  n.   4   (Disposizioni   in   materia   di   professioni   non
organizzate);».