Art. 3 Commissione regionale dei soggetti professionali: competenze e composizione. Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 73/2008. 1. L'art. 3 della legge regionale n. 73/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Commissione regionale dei soggetti professionali). - 1. Al fine di favorire il raccordo tra la Regione e le professioni, e' istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale dei soggetti professionali, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione e' organo di consultazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime pareri nelle materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo: a) agli atti di programmazione e alle proposte di leggi e regolamenti regionali connessi alle attivita' professionali; b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti); c) ai processi di innovazione delle attivita' professionali. 3. Per le attivita' di cui al comma 2, la Commissione puo' avvalersi del soggetto consortile di cui all'art. 8. 4. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale. 5. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale competente in materia. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell'assessore competente in materia, la Commissione e' presieduta da uno dei vicepresidenti di cui all'art. 4, comma 5, a rotazione. 6. Sono componenti della Commissione: a) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un massimo di ventisei componenti; b) un rappresentante per ogni associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato riconosciuta e rappresentativa, a livello regionale, di una professione regolamentata, fino a un massimo di ventisei componenti; c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni. 7. Il dirigente della competente struttura, entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale, adotta l'avviso per l'individuazione dei componenti della Commissione. 8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede secondo il seguente ordine di priorita': a) maggior numero di professioni; b) maggior numero di iscritti con priorita' ai soggetti presenti in forma organizzata in almeno tre province della Toscana. 9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione siano inferiori al numero massimo dei componenti di cui al comma 6, sono valutate eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza dell'avviso di cui al comma 7. 10. I soggetti di cui al comma 6 designano due componenti, uno effettivo e uno supplente. 11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualita' di invitata permanente, attraverso i propri vicepresidenti, al tavolo di concertazione generale, promosso dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 48 dello Statuto.».