Art. 3 
 
Commissione  regionale  dei  soggetti  professionali:  competenze   e
  composizione. Sostituzione dell'art. 3  della  legge  regionale  n.
  73/2008. 
 
  1. L'art. 3 della legge regionale  n.  73/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Commissione regionale dei soggetti professionali). - 1. Al
fine di favorire il raccordo tra la  Regione  e  le  professioni,  e'
istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione  regionale  dei
soggetti professionali, di seguito denominata «Commissione». 
  2. La Commissione e' organo di consultazione della Giunta regionale
e del Consiglio regionale, formula proposte ed esprime  pareri  nelle
materie di interesse delle professioni, con particolare riguardo: 
  a)  agli  atti  di  programmazione  e  alle  proposte  di  leggi  e
regolamenti regionali connessi alle attivita' professionali; 
  b) alla semplificazione delle procedure amministrative coinvolgenti
i professionisti e gli utenti dei servizi professionali, nel rispetto
della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9  (Norme  in  materia  di
tutela e difesa dei consumatori e degli utenti); 
  c) ai processi di innovazione delle attivita' professionali. 
  3. Per le  attivita'  di  cui  al  comma  2,  la  Commissione  puo'
avvalersi del soggetto consortile di cui all'art. 8. 
  4. La Commissione rimane in carica per la durata della  legislatura
regionale. 
  5.  La  Commissione  e'  presieduta  dal  Presidente  della  Giunta
regionale o dall'assessore regionale competente in materia.  In  caso
di assenza o impedimento del  Presidente  della  Giunta  regionale  e
dell'assessore competente in materia, la Commissione e' presieduta da
uno dei vicepresidenti di cui all'art. 4, comma 5, a rotazione. 
  6. Sono componenti della Commissione: 
  a) un rappresentante per  ogni  associazione,  fondazione  o  altra
istituzione di carattere privato riconosciuta  e  rappresentativa,  a
livello regionale, di una professione ordinistica, fino a un  massimo
di ventisei componenti; 
  b) un rappresentante per  ogni  associazione,  fondazione  o  altra
istituzione di carattere privato riconosciuta  e  rappresentativa,  a
livello regionale,  di  una  professione  regolamentata,  fino  a  un
massimo di ventisei componenti; 
  c) tre rappresentanti sindacali datoriali per le professioni. 
  7. Il dirigente della competente struttura, entro  sessanta  giorni
dall'insediamento  della  Giunta  regionale,  adotta   l'avviso   per
l'individuazione dei componenti della Commissione. 
  8. Qualora le richieste di partecipazione siano superiori al numero
massimo dei componenti di cui al comma 6, lettere a) e b), si procede
secondo il seguente ordine di priorita': 
  a) maggior numero di professioni; 
  b) maggior numero di iscritti con priorita' ai soggetti presenti in
forma organizzata in almeno tre province della Toscana. 
  9. Nel caso in cui le richieste di partecipazione  siano  inferiori
al numero massimo dei componenti di cui al  comma  6,  sono  valutate
eventuali domande pervenute successivamente  alla  data  di  scadenza
dell'avviso di cui al comma 7. 
  10. I soggetti di cui al comma  6  designano  due  componenti,  uno
effettivo e uno supplente. 
  11. La Commissione partecipa stabilmente, in qualita'  di  invitata
permanente,  attraverso  i  propri  vicepresidenti,  al   tavolo   di
concertazione generale,  promosso  dalla  Regione  Toscana  ai  sensi
dell'art. 48 dello Statuto.».