Art. 4 
 
                   Organizzazione e funzionamento. 
      Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. L'art. 4 della legge regionale  n.  73/2008  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 4 (Organizzazione e funzionamento della Commissione). - 1. La
Commissione e'  nominata  a  seguito  della  designazione  di  almeno
ventiquattro componenti. 
  2. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni mese o quando ne
facciano  richiesta  almeno  sette  membri,  ed  e'  integrata  dagli
assessori regionali competenti nelle materie oggetto di  discussione.
Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle
sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle  materie
oggetto di discussione. 
  3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati: 
  a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed  utenti
di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2008; 
  b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti  degli  studi
professionali; 
  c) soggetti rappresentativi del mondo economico. 
  4.  La  Commissione,  entro  le  prime  tre  sedute,   approva   il
regolamento di organizzazione e funzionamento, che  disciplina  anche
le modalita' di organizzazione di riunioni  tematiche  e  l'eventuale
nomina di un comitato esecutivo. 
  5.  Nella  prima  seduta  i  soggetti  espressione  di  professioni
ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente. 
  6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennita'  o
rimborso spese. 
  7. La durata della nomina dei singoli componenti della  Commissione
e' di un solo mandato non rinnovabile.».