Art. 4 Organizzazione e funzionamento. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 73/2008 1. L'art. 4 della legge regionale n. 73/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Organizzazione e funzionamento della Commissione). - 1. La Commissione e' nominata a seguito della designazione di almeno ventiquattro componenti. 2. La Commissione e' convocata dal Presidente ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno sette membri, ed e' integrata dagli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. Al fine di fornire elementi conoscitivi, possono essere invitati alle sedute i responsabili dei settori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione. 3. Alle sedute della Commissione possono inoltre essere invitati: a) rappresentanti del Comitato regionale dei consumatori ed utenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 9/2008; b) rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali; c) soggetti rappresentativi del mondo economico. 4. La Commissione, entro le prime tre sedute, approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, che disciplina anche le modalita' di organizzazione di riunioni tematiche e l'eventuale nomina di un comitato esecutivo. 5. Nella prima seduta i soggetti espressione di professioni ordinistiche e regolamentate designano ciascuno un vicepresidente. 6. I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennita' o rimborso spese. 7. La durata della nomina dei singoli componenti della Commissione e' di un solo mandato non rinnovabile.».