Art. 6 Promozione delle attivita' professionali. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 dopo la parola: «politiche» sono inserite le seguenti: «nazionali ed». 2. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 le parole: «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 e' aggiunto il seguente: «5-bis) La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicita' dell'esistenza del fondo di rotazione di cui all'art. 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell'attivita' professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti.».