Art. 6 
 
              Promozione delle attivita' professionali. 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008 dopo  la
parola: «politiche» sono inserite le seguenti: «nazionali ed». 
  2. Al comma 5 dell'art. 7  della  legge  regionale  n.  73/2008  le
parole: «Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente  legge»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro i sei mesi precedenti la  fine
del mandato». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 73/2008  e'
aggiunto il seguente: 
  «5-bis)  La  Regione   garantisce,   anche   tramite   gli   ordini
professionali, la massima pubblicita'  dell'esistenza  del  fondo  di
rotazione di cui all'art. 9  e  di  ogni  misura  intrapresa  per  il
sostegno  dell'attivita'  professionale  per  i  giovani,  donne   ed
aggregazioni di giovani professionisti.».