Art. 9 
 
Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione
  di Fondo regionale  di  rotazione  per  le  professioni.  Modifiche
  all'art. 9 della legge regionale n. 73/2008. 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma  2,  possono
essere concessi contributi in conto interessi.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  73/2008  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all'attuazione
degli interventi  di  cui  alla  presente  legge  in  conformita'  al
programma regionale di sviluppo, nel quadro di  quanto  previsto  dal
documento di economia e finanza regionale e dalla  relativa  nota  di
aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8  e  9,  della
legge regionale 7 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  in  materia  di
programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), e  nei  limiti
previsti dal bilancio di previsione.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  73/2008  e'
abrogato.