Art. 9 Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di Fondo regionale di rotazione per le professioni. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 73/2008. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 e' inserito il seguente: «2-bis. Sulle agevolazioni finanziarie di cui al comma 2, possono essere concessi contributi in conto interessi.». 2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 e' sostituito dal seguente: «4. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge in conformita' al programma regionale di sviluppo, nel quadro di quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale e dalla relativa nota di aggiornamento di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 9, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), e nei limiti previsti dal bilancio di previsione.». 3. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2008 e' abrogato.