(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 13 del 3 aprile 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 46 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3  (Recepimento  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); 
  Vista la legge regionale 18  maggio  1998,  n.  25  (Norme  per  la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista  la  legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  «Rete
telematica regionale toscana»); 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39  (Disposizioni  in
materia di energia); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n.  1  (Disciplina  degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale); 
  Vista la legge regionale 19 marzo  2007,  n.  14  (Istituzione  del
piano ambientale ed energetico regionale); 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme  in  materia
di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti); 
  Vista la legge regionale 2 aprile  2009,  n.  16  (Cittadinanza  di
genere); 
  Vista la legge regionale 27 aprile 2009,  n.  20  (Disposizioni  in
materia di ricerca e innovazione); 
  Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n.  26  (Disciplina  delle
attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); 
  Vista  la  legge  regionale  9  giugno  2009,  n.  29  (Norme   per
l'accoglienza, l'integrazione partecipe e  la  tutela  dei  cittadini
stranieri nella Regione Toscana); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la legge regionale 5 ottobre 2009,  n.  54  (Istituzione  del
sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il
coordinamento delle infrastrutture e  dei  servizi  per  lo  sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza); 
  Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme  in  materia
di prevenzione e riduzione del rischio sismico); 
  Vista la legge regionale 11 febbraio  2010,  n.  9  (Norme  per  la
tutela della qualita' dell'aria ambiente); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); 
  Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n.  55  (Istituzione  del
piano regionale integrato  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
«PRIIM». Modifiche alla  legge  regionale  n.  88/98  in  materia  di
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla  legge
regionale n. 42/1998 in materia di trasporto  pubblico  locale,  alla
legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio,  alla
legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); 
  Vista la legge regionale 6  giugno  2012,  n.  27  (Interventi  per
favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); 
  Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n.  51  (Norme  per  la
protezione  e   bonifica   dell'ambiente   dai   pericoli   derivanti
dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia
e delle energie alternative); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008) 
  Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione  della
cultura   e   della    pratica    delle    attivita'    sportive    e
ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento  degli  impianti
sportivi); 
  Vista la legge regionale  19  marzo  2015,  n.  30  (Norme  per  la
conservazione     e     la     valorizzazione     del      patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n.
24/1994, alla legge regionale n. 65/1997,  alla  legge  regionale  n.
24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); 
  Visto  il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  delle
autonomie sociali espresso nella seduta del 10 febbraio 2017; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La proposta di legge risponde alla necessita' di adeguare, con
un unico provvedimento, la  normativa  di  programmazione  settoriale
istitutiva  di  strumenti  di  programmazione  non   riproposti   dal
Programma regionale di  sviluppo  (PRS)  2016-2020  per  l'attuazione
delle proprie strategie; 
    2. Il Consiglio Regionale, con risoluzione 6 ottobre 2015, n. 13,
ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani  e  programmi  da
elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli  previsti
da norma nazionale; 
    3. Conseguentemente,  in  un'ottica  di  semplificazione  il  PRS
2016-2020, adottato con delibera della  Giunta  regionale  14  giugno
2016, n. 567 e trasmesso al  Consiglio  per  l'approvazione,  prevede
l'abrogazione dei piani non previsti dalla  normativa  nazionale,  la
proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5,  della  legge
regionale n. 1/2015  e  la  predisposizione  di  piani  derivanti  da
legislazione nazionale, dal  processo  di  riordino  istituzionale  o
comunque aventi carattere di atti di Governo del territorio; 
    4. E' necessario  modificare  le  leggi  di  settore  sostituendo
l'articolo istitutivo del piano con  un  articolo  che  definisca  le
nuove modalita' attuative delle  politiche  di  settore  in  base  al
modello delineato dalla legge regionale n. 1/2015; 
    5. E' necessaria la proroga di alcuni piani  ai  sensi  dell'art.
10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015; 
    6. E'  necessario  favorire  l'inserimento  della  pianificazione
della mobilita' ciclistica relativa alle aree urbane nell'ambito  dei
piani  della  mobilita'  urbana  sostenibile  (PUMS),  prevedendo  la
possibilita' che i finanziamenti previsti per la pianificazione della
mobilita' ciclistica possano essere destinati anche alla elaborazione
dei PUMS nei quali tale pianificazione e' ricompresa; 
    7. E'  necessario  tenere  conto  che,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n.  1/2015,  i  piani  e
programmi regionali attuativi del PRS  2011-2015  restano  in  vigore
fino all'approvazione del PRS elaborato per la legislatura  corrente,
o comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso; 
    8. E'  necessario  assicurare  l'attuazione  delle  politiche  di
settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal  PRS
2016-2020 ne' sono prorogati con la presente legge, nel  periodo  che
intercorre tra l'approvazione dello  stesso  e  l'approvazione  della
sezione  programmatoria  del  DEFR  2017,  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2015; 
    9.  Al  fine  di  consentire  la   tempestiva   efficacia   delle
disposizioni in raccordo col PRS 2016-2020, approvato  dal  Consiglio
regionale nella seduta del 15 marzo  2017,  e'  necessario  prevedere
l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Programmazione regionale. Modifiche all'art. 7 della legge  regionale
                              n. 3/1994 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  «Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio») e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione stabilisce  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  delle
politiche  regionali  in   materia   di   gestione   del   territorio
agricolo-forestale destinato  alla  protezione  della  fauna  e  alla
caccia programmata, nonche' le tipologie di intervento necessarie per
l'attuazione degli stessi  nell'ambito  del  Programma  regionale  di
sviluppo (PRS) di cui alla legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 20/2008).». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n.  3/1994  e'
inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al  comma  1  il
Documento  di  economia  e  finanza   regionale   (DEFR)   stabilisce
annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui
al comma 2, le priorita' per l'anno successivo e, in fase di nota  di
aggiornamento, individua gli interventi da realizzare,  tenuto  conto
degli stanziamenti del bilancio di previsione.». 
  3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n.  3/1994  e'
aggiunto il seguente: 
  «3-bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita'  per
il monitoraggio della fauna, per la gestione  delle  risorse  per  la
prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli  imprenditori
agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica  alle  produzioni
agricole e alle opere approntate sui fondi.».