(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 3 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 46 dello Statuto; Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»); Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale); Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale); Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti); Vista la legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere); Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione); Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attivita' europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana); Vista la legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza); Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico); Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente); Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali); Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' «PRIIM». Modifiche alla legge regionale n. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di Governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale); Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita' ciclistica); Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attivita' sportive e ludico-motorie-ricreative e modalita' di affidamento degli impianti sportivi); Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010); Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali espresso nella seduta del 10 febbraio 2017; Considerato quanto segue: 1. La proposta di legge risponde alla necessita' di adeguare, con un unico provvedimento, la normativa di programmazione settoriale istitutiva di strumenti di programmazione non riproposti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 per l'attuazione delle proprie strategie; 2. Il Consiglio Regionale, con risoluzione 6 ottobre 2015, n. 13, ha impegnato la Giunta a ridurre il numero di piani e programmi da elaborare nel corso della legislatura, limitandosi a quelli previsti da norma nazionale; 3. Conseguentemente, in un'ottica di semplificazione il PRS 2016-2020, adottato con delibera della Giunta regionale 14 giugno 2016, n. 567 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione, prevede l'abrogazione dei piani non previsti dalla normativa nazionale, la proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015 e la predisposizione di piani derivanti da legislazione nazionale, dal processo di riordino istituzionale o comunque aventi carattere di atti di Governo del territorio; 4. E' necessario modificare le leggi di settore sostituendo l'articolo istitutivo del piano con un articolo che definisca le nuove modalita' attuative delle politiche di settore in base al modello delineato dalla legge regionale n. 1/2015; 5. E' necessaria la proroga di alcuni piani ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 1/2015; 6. E' necessario favorire l'inserimento della pianificazione della mobilita' ciclistica relativa alle aree urbane nell'ambito dei piani della mobilita' urbana sostenibile (PUMS), prevedendo la possibilita' che i finanziamenti previsti per la pianificazione della mobilita' ciclistica possano essere destinati anche alla elaborazione dei PUMS nei quali tale pianificazione e' ricompresa; 7. E' necessario tenere conto che, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 1/2015, i piani e programmi regionali attuativi del PRS 2011-2015 restano in vigore fino all'approvazione del PRS elaborato per la legislatura corrente, o comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione dello stesso; 8. E' necessario assicurare l'attuazione delle politiche di settore previste dalle leggi i cui piani non sono riproposti dal PRS 2016-2020 ne' sono prorogati con la presente legge, nel periodo che intercorre tra l'approvazione dello stesso e l'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017, da effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2015; 9. Al fine di consentire la tempestiva efficacia delle disposizioni in raccordo col PRS 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 marzo 2017, e' necessario prevedere l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione; Approva la presente legge: Art. 1 Programmazione regionale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e' sostituito dal seguente: «1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, le priorita' per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalita' per il monitoraggio della fauna, per la gestione delle risorse per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi.».