Art. 10 Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente: a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti; b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso; c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.». 2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresi' le entita' dei benefici.». 3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31» sono sostituite dalle seguenti: «Il DEFR in coerenza con il PRS».