Art. 10 
 
Tipologie degli interventi per il diritto allo studio  universitario.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. Il  Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR),  in
coerenza con il Programma  regionale  di  sviluppo  (PRS),  individua
annualmente: 
    a) gli interventi  prioritari  da  attuare  che  prescindono  dal
possesso  di  determinati  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  degli
studenti; 
    b) gli interventi che non prescindono dai  suddetti  requisiti  o
che vengono attribuiti per concorso; 
    c) i  requisiti  di  merito  e  di  reddito  degli  studenti  per
l'accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli  interventi
cumulabili di cui al comma 5.». 
  2. Il comma 3 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
sostituito dal seguente: «3. La Giunta regionale, con  deliberazione,
attua gli interventi  previsti  dal  DEFR  e  determina  altresi'  le
entita' dei benefici.». 
  3. Al comma 4 dell'art. 9  della  legge  regionale  n.  32/2002  le
parole: «Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31»
sono sostituite dalle seguenti: «Il DEFR in coerenza con il PRS».