Art. 107 
 
Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attivita' degli enti parco
  regionali. Vigilanza sulla gestione del parco  e  commissariamento.
  Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 30/2015 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 44 della  legge  regionale  n.  30/2015  e'
sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  fini  del  comma  1,  la  Giunta
regionale, entro il 30  ottobre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con  il  quale
detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il  perseguimento
di  specifici  obiettivi  di  rilievo  strategico  per  le  politiche
regionali e per lo svolgimento delle relative attivita'  in  coerenza
con gli atti della pianificazione e programmazione  dei  parchi.  Gli
enti  parco  predispongono  il  bilancio  preventivo  economico   nel
rispetto  dei  contenuti  del  documento  di  indirizzo  annuale  che
ripartisce  tra  gli  enti  parco  regionali  gli  importi   previsti
dall'art. 34, comma 1, lettera a). La relazione di accompagnamento al
bilancio d'esercizio sulla gestione di  cui  all'art.  35,  da'  atto
dello stato di attuazione delle azioni, in  rapporto  agli  obiettivi
assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si  adeguano  ai
rilievi della Regione.».