Art. 111 
 
                          Norma transitoria 
 
  1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi  previsti  dal  PRS
2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020  e  non  prorogati  dalla
presente legge, in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
medesima, sono adottati in conformita' alla  legislazione  previgente
sino all'approvazione della sezione programmatoria del DEFR  2017  da
effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, della legge  regionale
7 gennaio 2015, n.  1  (Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale  e  relative  procedure  contabili.
Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).