Art. 111 Norma transitoria 1. Gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformita' alla legislazione previgente sino all'approvazione della sezione programmatoria del DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell'art. 8, comma 5-bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).