Art. 12 Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002. 1. Il comma 4 dell'art. 10-quinquies della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «4. La Conferenza esprime pareri: a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma 3; b) sul piano degli investimenti dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario; c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario; d) sul piano annuale delle attivita', sul bilancio previsionale e di esercizio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.».