Art. 12 
 
Istituzione della Conferenza regionale per  il  diritto  allo  studio
  universitario.  Modifiche   all'art.   10-quinquies   della   legge
  regionale n. 32/2002. 
 
  1. Il comma 4  dell'art.  10-quinquies  della  legge  regionale  n.
32/2002 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Conferenza esprime pareri: 
    a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all'art. 9, comma
3; 
    b) sul piano degli investimenti  dell'Azienda  regionale  per  il
diritto allo studio universitario; 
    c) sulle proposte di sviluppo universitario in  Toscana  per  gli
aspetti inerenti al diritto allo studio universitario; 
    d) sul piano annuale delle attivita', sul bilancio previsionale e
di esercizio  dell'Azienda  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario.».