Art. 14 Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali. Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002 1. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «della programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008)».