Art. 14 
 
Istruzione    e    formazione    tecnica     superiore     e     poli
tecnico-professionali.  Modifiche   all'art.   14-bis   della   legge
                        regionale n. 32/2002 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 32/2002  le
parole:  «della  programmazione  regionale»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale di cui agli
articoli  7  e  8  della  legge  regionale  7  gennaio  2015,  n.   1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 20/2008)».