Art. 17 
 
Istituzione del  Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei  disabili.
       Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 26 della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi  definiti  dal
DEFR per favorire l'occupazione dei disabili, stabilisce le modalita'
di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato  regionale
per il fondo di cui all'art. 27, approva  il  piano  di  ripartizione
delle risorse e verifica i risultati dell'attivita'.».