Art. 17 Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 32/2002 1. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l'occupazione dei disabili, stabilisce le modalita' di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all'art. 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attivita'.».