Art. 18 Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 31 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario). - 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2015. 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorita' programmatiche per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.».