Art. 18 
 
Programmazione delle politiche regionali in  materia  di  educazione,
  istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro  e  del
  diritto allo studio universitario. Sostituzione dell'art. 31  della
  legge regionale n. 32/2002 
 
  1. L'art. 31 della legge regionale n.  32/2002  e'  sostituito  dal
seguente: «Art.  31  (Programmazione  delle  politiche  regionali  in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario). - 1.
La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi  delle  politiche
dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione
professionale, del lavoro e del diritto  allo  studio  universitario,
nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione  degli
stessi, nell'ambito del PRS di cui all'art. 7 della  legge  regionale
n. 1/2015. 
  2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1,  il  DEFR
di  cui  all'art.  8  della  legge  regionale  n.  1/2015  stabilisce
annualmente, in coerenza con il PRS, le priorita' programmatiche  per
l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art.
9 della legge  regionale  n.  1/2015,  individua  gli  interventi  da
realizzare,  tenuto  conto  degli  stanziamenti   del   bilancio   di
previsione. 
  3. La Giunta regionale, con  deliberazione,  attua  gli  interventi
previsti dal DEFR.».