Art. 22 Sistema della programmazione regionale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 3, lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)». 2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2005 sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'art. 3-bis della legge regionale n. 14/2007, adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione».