Art. 22 
 
Sistema della programmazione regionale. Modifiche  all'art.  5  della
  legge regionale n. 39/2005 
 
  1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 5  della  legge
regionale 24  febbraio  2005,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di
energia) sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «di  cui  all'art.  3,
lettera h), della legge regionale 19 marzo 2007, n.  14  (Istituzione
del piano ambientale ed energetico regionale)». 
  2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'art. 5  della  legge
regionale n. 39/2005  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «di  cui
all'art. 3-bis della  legge  regionale  n.  14/2007,  adottati  dalla
Giunta regionale con deliberazioni in coerenza con  il  Documento  di
economia  e  finanza  regionale   (DEFR),   la   relativa   nota   di
aggiornamento e con il bilancio di previsione».