Art. 25 
 
Programmazione. Sostituzione dell'art. 2  della  legge  regionale  n.
                               1/2006 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura  e  di  sviluppo
rurale) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Programmazione) - 1.  La
Regione stabilisce gli indirizzi  e  gli  obiettivi  delle  politiche
regionali in materia di agricoltura e  sviluppo  rurale,  nonche'  le
tipologie di intervento necessarie  per  l'attuazione  degli  stessi,
nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art.
7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia
di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale  e  relative
procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 
  2. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  al  comma  1,  il
Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di  cui  all'art.  8
della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente,  in  coerenza
con il PRS, le priorita' per l'anno successivo e, in fase di nota  di
aggiornamento di cui all'art. 9  della  legge  regionale  n.  1/2015,
individua  gli  interventi  da   realizzare,   tenuto   conto   degli
stanziamenti del bilancio di previsione. 
  3. La Giunta regionale, con  deliberazione,  attua  gli  interventi
previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i
soggetti attuatori  e  i  soggetti  beneficiari  e  le  modalita'  di
attuazione degli interventi.».