Art. 25 Programmazione. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2006 1. L'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Programmazione) - 1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonche' le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008). 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorita' per l'anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 1/2015, individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalita' di attuazione degli interventi.».